Art. 48 Norme transitorie 1. Le disposizioni del capo IX della legge regionale 21/2007 continuano ad applicarsi al rendiconto per l'esercizio 2015. 2. La Giunta regionale stabilisce con propria deliberazione la data di applicazione alle singole gestioni fuori bilancio delle norme del decreto legislativo 118/2011 secondo quanto previsto dalla presente legge e, comunque, non oltre l'esercizio finanziario 2018.