Art. 48 
 
                          Norme transitorie 
 
  1. Le disposizioni  del  capo  IX  della  legge  regionale  21/2007
continuano ad applicarsi al rendiconto per l'esercizio 2015. 
  2. La Giunta regionale stabilisce con propria deliberazione la data
di applicazione alle singole gestioni fuori bilancio delle norme  del
decreto legislativo 118/2011 secondo quanto previsto  dalla  presente
legge e, comunque, non oltre l'esercizio finanziario 2018.