Art. 49. Documentazione. Dati. Informazioni 1. Le case di cura convenzionate sono obbligate a tenere e ad esibire all'unita' sanitaria locale per i necessari controlli sull'attivita' ospedaliera convenzionata la seguente documentazione: a) libri paga e libri matricola; b) registro dei ricoveri; c) cartelle cliniche dei degenti; d) registro operatorio con indicazione del nome del paziente operato, della diagnosi, della natura dell'intervento, delle generalita' dei componenti della e'quipe operatoria nonche' della data e dell'orario di inizio e di fine dell'intervento; e) registro dei parti e registro degli aborti; f) registro del pronto soccorso; g) registro dell'attivita' ambulatoriale, dal quale siano rilevabili le generalita' dell'assistito, la diagnosi, le prestazioni diagnostiche e terapeutiche effettuate nonche' il nominativo del sanitario che le ha praticate; h) registro delle attivita' libero-professionali prestate ai pazienti ricoverati nella casa di cura; i) ogni altra documentazione ritenuta necessaria dalla Regione. 2. Le case di cura sono tenute a trasmettere giornalmente all'unita' sanitaria locale i dati relativi al movimento infermi. La Regione impartisce apposite direttive per la compilazione e tenuta della predetta documentazione e puo' prescrivere l'adozione di modelli standardizzati anche per la rilevazione dei dati relativi all'efficienza delle strutture. 3. Le case di cura private convenzionate sono tenute in ogni caso a fornire anche periodicamente, alla Regione od alle unita' sanitarie locali, le notizie, le informazioni ed i dati relativi ai ricoveri ad esse richiesti secondo le direttive impartite dalla Regione e le indicazioni fornite a livello nazionale. 4. In caso di gravi ripetute inadempienze in ordine a quanto previsto dal presente articolo, le unita' sanitarie locali possono sospendere, anche su segnalazione della Regione, i pagamenti relativi alle prestazioni sanitarie effettuate.