Art. 49. Affidamento di funzioni di qualifica superiore 1. In caso di vacanza dal posto di responsabile delle strutture individuate dall'assetto organizzativo regionale, o nei casi di assenza del titolare, ivi compreso quello per mandato politico o incarico sindacale, qualora non sia possibile attribuire le funzioni ad altro dipendente di pari qualifica funzionale, le funzioni stesse possono essere transitoriamente assegnate con delibera di Giunta a dipendente di qualifica immediatamente inferiore che deve essere prescelto, di norma, nell'ambito del personale appartenente alla stessa struttura organizzativa. 2. In caso di vacanza del posto, le funzioni possono essere affidate a condizione che siano avviate le procedure per la relativa copertura del posto fino all'espletamento della stessa e comunque per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a un anno. 3. L'incarico di espletamento delle funzioni di un posto di qualifica superiore non da' diritto al conferimento del posto stesso. 4. Qualora l'incarico, formalmente conferito, abbia durata superiore ai trenta giorni, va attribuito al dipendente incaricato solamente un compenso computato sulla differenza tra i trattamenti economici iniziali delle due qualifiche.