Art. 49. Altri divieti 1. Oltre a quanto previsto dalle vigenti leggi nazionali sulla caccia, e' vietato: a) negli A.T.C. e nei C.A. esercitare la caccia in ambito territoriale diverso da quello assegnato; b) cacciare l'avifauna selvatica migratoria ad una distanza minore di metri 1.000 dai valichi montani; c) usare piu' di due cani per cacciatore e piu' di quattro cani per comitiva, ad esclusione della caccia al cinghiale; d) commerciare la tipica fauna alpina appartenente alle specie fagiano di monte, pernice bianca, coturnice, lepre bianca ed ungulati; e) abbattere o catturare la femmina del fagiano di monte; f) usare armi da sparo munite di silenziatore e quelle atte a riceverlo o impostate con scatto provocato dalla preda, nonche' quelle munite di sistema di puntamento a raggio laser; usare fucile a canna rigata con canna di lunghezza inferiore a centimetri 45; g) mantenere in sito sagome per richiamo al di fuori dell'orario di caccia e l'uso di richiami elettronici; h) usare radio ricetrasmittenti o apparecchi telefonici mobili ai fini dell'esercizio venatorio; i) l'uso dei cani per la caccia agli ungulati, fatta eccezione per i cani da traccia, e per la caccia al cinghiale; e' facolta' della Giunta regionale consentirne l'uso in casi specifici; l) cacciare sui terreni coperti in tutto o nella maggior parte da neve, fatta eccezione per la caccia al cinghiale ed alla volpe, i tetraonidi nella zona faunistica delle Alpi, agli ungulati oggetto di piani di prelievo selettivo e salvo quanto disposto dall'articolo 29; m) impiantare appostamenti temporanei a distanza inferiore a 200 metri dal perimetro delle zone in cui la caccia e' vietata; n) ogni forma di uccellagione e di cattura di uccelli e di mammiferi selvatici, nonche' il prelievo di uova, nidi e piccoli nati fatta eccezione per la cattura ai fini previsti dagli articoli 29, 30 e 31; o) l'addestramento e l'allenamento dei cani a distanza inferiore a 100 metri dai luoghi in cui la caccia e' vietata, dalle aziende faunistico-venatorie e dalle aziende agri-turistico-venatorie, dai centri privati di riproduzione della fauna selvatica, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 13; p) la posta alla beccaccia e la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino; q) causare volontariamente spostamenti della fauna selvatica al fine di provocarne la fuoriuscita da ambiti protetti e da zona di caccia riservata per scopi venatori; r) usare fonti luminose atte alla ricerca della fauna selvatica durante le ore notturne, salvo i soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 13, comma 14, e dell'articolo 29; s) raccogliere palchi dei cervidi, salvo la raccolta autorizzata dai Comitati di gestione e dai concessionari delle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie e dagli Enti di gestione dei parchi; t) commerciare esemplari vivi o morti di specie di fauna selvatica italiana non proveniente da allevamenti e non munita di contrassegno inamovibile; u) vendere a privati e detenere reti da uccellagione, salvo che per l'attivita' di inanellamento di cui all'articolo 31; v) produrre, vendere e detenere trappole di qualsiasi tipo per la cattura di fauna selvatica; z) detenere esemplari di fauna selvatica, ad eccezione di quella lecitamente abbattuta, la cui detenzione e' consentita ai sensi dell'articolo 44.