Art. 49.
                            Altri divieti
 
  1. Oltre a quanto previsto  dalle  vigenti  leggi  nazionali  sulla
caccia, e' vietato:
   a)  negli  A.T.C.  e  nei  C.A.  esercitare  la  caccia  in ambito
territoriale diverso da quello assegnato;
   b) cacciare l'avifauna selvatica migratoria ad una distanza minore
di metri 1.000 dai valichi montani;
   c) usare piu' di due cani per cacciatore e piu'  di  quattro  cani
per comitiva, ad esclusione della caccia al cinghiale;
   d)  commerciare  la  tipica  fauna alpina appartenente alle specie
fagiano  di  monte,  pernice  bianca,  coturnice,  lepre  bianca   ed
ungulati;
   e) abbattere o catturare la femmina del fagiano di monte;
   f)  usare  armi  da  sparo  munite di silenziatore e quelle atte a
riceverlo o impostate  con  scatto  provocato  dalla  preda,  nonche'
quelle munite di sistema di puntamento a raggio laser; usare fucile a
canna rigata con canna di lunghezza inferiore a centimetri 45;
   g)  mantenere  in sito sagome per richiamo al di fuori dell'orario
di caccia e l'uso di richiami elettronici;
   h) usare radio ricetrasmittenti o apparecchi telefonici mobili  ai
fini dell'esercizio venatorio;
   i) l'uso dei cani per la caccia agli ungulati, fatta eccezione per
i  cani  da  traccia, e per la caccia al cinghiale; e' facolta' della
Giunta regionale consentirne l'uso in casi specifici;
   l) cacciare sui terreni coperti in tutto o nella maggior parte  da
neve,  fatta  eccezione  per  la caccia al cinghiale ed alla volpe, i
tetraonidi nella zona faunistica delle Alpi, agli ungulati oggetto di
piani di prelievo selettivo e salvo quanto disposto dall'articolo 29;
   m) impiantare appostamenti temporanei a distanza inferiore  a  200
metri dal perimetro delle zone in cui la caccia e' vietata;
   n)  ogni  forma  di  uccellagione  e  di  cattura  di uccelli e di
mammiferi selvatici, nonche' il prelievo di uova, nidi e piccoli nati
fatta eccezione per la cattura ai fini previsti dagli articoli 29, 30
e 31;
   o) l'addestramento e l'allenamento dei cani a distanza inferiore a
100 metri dai luoghi in cui  la  caccia  e'  vietata,  dalle  aziende
faunistico-venatorie  e  dalle  aziende agri-turistico-venatorie, dai
centri privati di riproduzione della  fauna  selvatica,  fatto  salvo
quanto stabilito dall'articolo 13;
   p)  la  posta  alla  beccaccia  e la caccia da appostamento, sotto
qualsiasi forma, al beccaccino;
   q) causare volontariamente spostamenti della  fauna  selvatica  al
fine  di  provocarne  la  fuoriuscita da ambiti protetti e da zona di
caccia riservata per scopi venatori;
   r) usare fonti luminose atte alla ricerca  della  fauna  selvatica
durante  le  ore  notturne,  salvo  i  soggetti  autorizzati ai sensi
dell'articolo 13, comma 14, e dell'articolo 29;
   s) raccogliere palchi dei cervidi, salvo la  raccolta  autorizzata
dai   Comitati   di   gestione  e  dai  concessionari  delle  aziende
faunistico-venatorie  e  agri-turistico-venatorie  e  dagli  Enti  di
gestione dei parchi;
   t) commerciare esemplari vivi o morti di specie di fauna selvatica
italiana  non proveniente da allevamenti e non munita di contrassegno
inamovibile;
   u) vendere a privati e detenere reti da  uccellagione,  salvo  che
per l'attivita' di inanellamento di cui all'articolo 31;
   v)  produrre, vendere e detenere trappole di qualsiasi tipo per la
cattura di fauna selvatica;
   z) detenere esemplari di fauna selvatica, ad eccezione  di  quella
lecitamente  abbattuta,  la  cui  detenzione  e'  consentita ai sensi
dell'articolo 44.