Art. 49 
 
                          Norme transitorie 
 
  1. Ai procedimenti di cui ai titoli II e III della legge  regionale
n. 10/2010, avviati prima della  entrata  in  vigore  della  presente
legge, si applicano le  norme  relative  alle  procedure  vigenti  al
momento dell'avvio  del  relativo  procedimento,  ferme  restando  le
disposizioni transitorie relative al trasferimento della  titolarita'
delle funzioni contenute nella legge regionale 3 marzo  2015,  n.  22
(Riordino delle funzioni  provinciali  e  attuazione  della  legge  7
aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle  citta'  metropolitane,  sulle
province, sulle unioni e fusioni di  comuni».  Modifiche  alla  legge
regionale n. 32/2002, alla legge regionale  n.  67/2003,  alla  legge
regionale n. 41/2005, alla legge regionale n. 68/2011  e  alla  legge
regionale n. 65/2014). 
  2. Nelle more dell'approvazione del regolamento di cui all'art.  65
della  legge  regionale  n.   10/2010   e   dell'approvazione   delle
deliberazioni della Giunta regionale di  cui  allo  stesso  art.  65,
comma 3, si applicano per quanto riguarda le modalita'  del  raccordo
tra VIA ed AIA, la deliberazione della Giunta regionale  23  febbraio
2015, n. 160 (Indirizzi operativi per lo svolgimento del procedimento
coordinato di VIA e AIA di competenza regionale - art.  73-bis  della
legge regionale n. 10/2010) e per quanto riguarda le modalita'  dello
svolgimento  dei   controlli   sulle   prescrizioni   contenute   nel
provvedimento di verifica di assoggettabilita' e nel provvedimento di
VIA nonche' per quanto riguarda le funzioni,  la  composizione  e  le
modalita' di funzionamento del Nucleo regionale di valutazione - VIA,
la deliberazione  della  Giunta  regionale  16  marzo  2015,  n.  283
(Indirizzi  operativi   inerenti   l'effettuazione   dei   controlli.
Procedura di VIA di competenza regionale e  partecipazione  regionale
ai procedimenti di VIA di competenza  statale.  Nucleo  regionale  di
valutazione. Schema  tipo  per  la  formulazione  dei  pareri  e  dei
contributi tecnici istruttori, nell'ambito  delle  procedure  di  cui
alla legge regionale n. 10/2010. Sintesi delle componenti ambientali,
riferite ai fattori di cui all'art. 40, interessate dal progetto).