Art. 49 Norme transitorie 1. Ai procedimenti di cui ai titoli II e III della legge regionale n. 10/2010, avviati prima della entrata in vigore della presente legge, si applicano le norme relative alle procedure vigenti al momento dell'avvio del relativo procedimento, ferme restando le disposizioni transitorie relative al trasferimento della titolarita' delle funzioni contenute nella legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni». Modifiche alla legge regionale n. 32/2002, alla legge regionale n. 67/2003, alla legge regionale n. 41/2005, alla legge regionale n. 68/2011 e alla legge regionale n. 65/2014). 2. Nelle more dell'approvazione del regolamento di cui all'art. 65 della legge regionale n. 10/2010 e dell'approvazione delle deliberazioni della Giunta regionale di cui allo stesso art. 65, comma 3, si applicano per quanto riguarda le modalita' del raccordo tra VIA ed AIA, la deliberazione della Giunta regionale 23 febbraio 2015, n. 160 (Indirizzi operativi per lo svolgimento del procedimento coordinato di VIA e AIA di competenza regionale - art. 73-bis della legge regionale n. 10/2010) e per quanto riguarda le modalita' dello svolgimento dei controlli sulle prescrizioni contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilita' e nel provvedimento di VIA nonche' per quanto riguarda le funzioni, la composizione e le modalita' di funzionamento del Nucleo regionale di valutazione - VIA, la deliberazione della Giunta regionale 16 marzo 2015, n. 283 (Indirizzi operativi inerenti l'effettuazione dei controlli. Procedura di VIA di competenza regionale e partecipazione regionale ai procedimenti di VIA di competenza statale. Nucleo regionale di valutazione. Schema tipo per la formulazione dei pareri e dei contributi tecnici istruttori, nell'ambito delle procedure di cui alla legge regionale n. 10/2010. Sintesi delle componenti ambientali, riferite ai fattori di cui all'art. 40, interessate dal progetto).