Art. 5.
    1.  I  compiti  di  supporto e assistenza alla commissione per la
realizzazione  delle pari opportunita' fra uomo e donna, ivi compresi
quelli  di  segreteria, gia' svolti dal servizio relazioni pubbliche,
ora  servizio  relazioni esterne, ai sensi dell'art. 9, comma 1 della
legge  provinciale n. 41 di data 10 dicembre 1993, sono attribuiti al
dipartimento  di  riferimento dell'assessore competente in materia di
pari opportunita' secondo quanto disposto dal D.P.G.P. n. 2-1/Leg. di
data  26 febbraio 1999  concernente  la ripartizione degli affari fra
gli assessori.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarlo e di farlo
osservare.
                               DELLAI