Art. 5.
      Modifiche all'art. 6-bis della legge regionale n. 7/1983
    1. Il secondo e terzo comma dell'art. 6-bis della legge regionale
n. 7/1983 sono sostituiti dai seguenti:
      "La   Regione,   entro  il  31  maggio  di  ogni  anno,  previa
determinazione  della quota delle relative spese da assumere a carico
della Regione stessa e le modalita' di intervento, approva:
      a)  le  iniziative  di interesse regionale, acquisito il parere
del comitato tecnico per attivita' culturali, trasmettendone l'elenco
alle province;
      b)   le   sovvenzioni  previste  dalla  legge  a  favore  delle
istituzioni   culturali   di   interesse   regionale,   dei  comitati
organizzatori e dei centri culturali polivalenti.
      Entro  il  30  giugno le province concedono i contributi per le
iniziative  di  competenza,  sentiti  i  propri  comitati  tecnici di
promozione culturale previsti dall'art. 6-ter"