Art. 5.
                     Composizione della consulta
    1. La consulta regionale per la difesa e tutela delle professioni
e'  nominata  con  decreto  del  presidente della giunta regionale. E
composta da:
      a) presidente  giunta  regionale o da un assessore dallo stesso
delegato che la presiede;
      b) due   rappresentanti   di   ciascun   ordine   professionale
provinciale  e  distrettuale,  due rappresentanti di ciascun collegio
professionale  provinciale  e distrettuale e due rappresentanti delle
associazioni professionali provinciali;
      c) tre  rappresentanti designati dal consiglio regionale di cui
uno in rappresentanza della minoranza.
    2.  I  rappresentanti  degli  ordini  professionali provinciali e
distrettuali,  dei collegi professionali provinciali e distrettuali e
delle   associazioni   professionali  legalmente  riconosciute,  sono
individuati     direttamente     dall'ordine,    dal    collegio    e
dall'associazione professionale, di appartenenza.
    3.  Esplica le funzioni di segretario della consulta un dirigente
regionale nominato dal presidente della giunta.