Art. 5. Composizione della consulta 1. La consulta regionale per la difesa e tutela delle professioni e' nominata con decreto del presidente della giunta regionale. E composta da: a) presidente giunta regionale o da un assessore dallo stesso delegato che la presiede; b) due rappresentanti di ciascun ordine professionale provinciale e distrettuale, due rappresentanti di ciascun collegio professionale provinciale e distrettuale e due rappresentanti delle associazioni professionali provinciali; c) tre rappresentanti designati dal consiglio regionale di cui uno in rappresentanza della minoranza. 2. I rappresentanti degli ordini professionali provinciali e distrettuali, dei collegi professionali provinciali e distrettuali e delle associazioni professionali legalmente riconosciute, sono individuati direttamente dall'ordine, dal collegio e dall'associazione professionale, di appartenenza. 3. Esplica le funzioni di segretario della consulta un dirigente regionale nominato dal presidente della giunta.