Art. 5.
Modificazioni  dell'Art. 9 della legge regionale 18 novembre 1998, n.
                 37 "Bacino di traffico provinciale"
    1. All'Art. 9 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37, sono
apportate le seguenti modificazioni:
      a) alla  rubrica dell'articolo (Bacino di traffico provinciale)
la parola: "Bacino" e' sostituita dalla seguente: "Ambito";
      b) al  comma  1, le parole: "Per bacino di traffico provinciale
si  intende  l'unita'  territoriale  entro  la  quale  si attua, sono
sostituite  dalle  seguenti:  "Per  ambito  di  traffico  provinciale
s'intende  l'unita'  territoriale entro la quale si attuano i servizi
extraurbani e si promuove";
      c) il comma 2, e' sostituito dal seguente:
        "2.  Gli  ambiti  di traffico, ai fini della programmazione e
dell'espletamento  delle  procedure concorsuali per l'affidamento dei
servizi  sono  quelli  individuati  dall'Art. 7 della legge regionale
17 agosto 1979, n. 44.";
      d) il comma 3, e' abrogato.