Art. 5. Modificazioni dell'Art. 9 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 "Bacino di traffico provinciale" 1. All'Art. 9 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla rubrica dell'articolo (Bacino di traffico provinciale) la parola: "Bacino" e' sostituita dalla seguente: "Ambito"; b) al comma 1, le parole: "Per bacino di traffico provinciale si intende l'unita' territoriale entro la quale si attua, sono sostituite dalle seguenti: "Per ambito di traffico provinciale s'intende l'unita' territoriale entro la quale si attuano i servizi extraurbani e si promuove"; c) il comma 2, e' sostituito dal seguente: "2. Gli ambiti di traffico, ai fini della programmazione e dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi sono quelli individuati dall'Art. 7 della legge regionale 17 agosto 1979, n. 44."; d) il comma 3, e' abrogato.