Art. 5.
    1.  Gli  enti  locali  comunicano gli atti contenenti elementi di
aiuto  al  presidente della Regione Molise che ne cura la conseguente
notifica degli stessi alla Unione europea.
    2.  I  suddetti  atti  sono  esecutivi solo dopo la comunicazione
dell'esito favorevole dell'esame della commissione europea.
    Il presente regolamento sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Molise.
      Campobasso, 4 giugno 2002
                                IORIO