Art. 5. 1. Gli enti locali comunicano gli atti contenenti elementi di aiuto al presidente della Regione Molise che ne cura la conseguente notifica degli stessi alla Unione europea. 2. I suddetti atti sono esecutivi solo dopo la comunicazione dell'esito favorevole dell'esame della commissione europea. Il presente regolamento sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Molise. Campobasso, 4 giugno 2002 IORIO