Art. 5. Modalita' di intervento 1. L'organismo pagatore puo' procedere anche all'erogazione di aiuti regionali previsti nel piano di sviluppo rurale 2000-2006 della Regione Piemonte approvato dalla Commissione europea. 2. All'organismo pagatore puo' essere affidata da parte della Regione anche l'esecuzione di pagamenti su leggi regionali nelle materie non conferite agli enti delegati dalla legge regionale 8 luglio 1999, n. 17 (riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca). 3. Modalita', criteri e procedure sono stabiliti con deliberazione della giunta regionale. 4. Per le materie loro conferite dalla legge regionale n. 17/1999 gli enti delegati possono avvalersi, a seguito di apposita convenzione, dell'organismo pagatore.