Art. 5.
                       Modalita' di intervento
    1.  L'organismo  pagatore  puo' procedere anche all'erogazione di
aiuti regionali previsti nel piano di sviluppo rurale 2000-2006 della
Regione Piemonte approvato dalla Commissione europea.
    2.  All'organismo  pagatore  puo'  essere affidata da parte della
Regione  anche  l'esecuzione  di  pagamenti  su leggi regionali nelle
materie  non  conferite  agli  enti  delegati  dalla  legge regionale
8 luglio   1999,   n.  17  (riordino  dell'esercizio  delle  funzioni
amministrative  in  materia  di  agricoltura, alimentazione, sviluppo
rurale, caccia e pesca).
    3.   Modalita',   criteri   e   procedure   sono   stabiliti  con
deliberazione della giunta regionale.
    4. Per le materie loro conferite dalla legge regionale n. 17/1999
gli   enti   delegati   possono  avvalersi,  a  seguito  di  apposita
convenzione, dell'organismo pagatore.