Art. 5. Orari venatori 1. La caccia e' consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto. La caccia di selezione agli ungulati e' consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino ad un'ora dopo il tramonto. 2. La caccia alla fauna selvatica stanziale e' consentita dal sorgere del sole. Qualora le province prevedano l'anticipazione dell'esercizio venatorio al 1 settembre, ai sensi dell'art, 4, comma 4, la caccia e' consentita fino alle ore 13 negli ATC e fino al tramonto nelle aziende agrituristico-venatorie. 3. Le province individuano gli orari venatori desumendoli annualmente dalle Effemeridi aeronautiche fornite dal Centro nazionale di meteorologia e climatologia aeronautica dell'Aeronautica militare.