Art. 5.
                           Orari venatori
    1.  La  caccia e' consentita da un'ora prima del sorgere del sole
fino  al tramonto. La caccia di selezione agli ungulati e' consentita
da un'ora prima del sorgere del sole fino ad un'ora dopo il tramonto.
    2.  La  caccia  alla  fauna selvatica stanziale e' consentita dal
sorgere  del  sole.  Qualora  le  province  prevedano l'anticipazione
dell'esercizio  venatorio al 1 settembre, ai sensi dell'art, 4, comma
4,  la  caccia  e'  consentita  fino  alle ore 13 negli ATC e fino al
tramonto nelle aziende agrituristico-venatorie.
    3.   Le  province  individuano  gli  orari  venatori  desumendoli
annualmente   dalle   Effemeridi   aeronautiche  fornite  dal  Centro
nazionale di meteorologia e climatologia aeronautica dell'Aeronautica
militare.