Art. 5. Organizzazione didattica 1. La didattica e' strutturata per moduli didattici e per aree disciplinari e comprende: a) un modulo di base; b) un modulo professionalizzante. 2. I corsi di formazione per operatore socio-sanitario hanno durata non inferiore a diciotto mesi, per un numero di ore non inferiore a mille. 3. In aggiunta al corso di qualificazione di base, la giunta regionale attiva moduli di formazione integrativa, miranti a specifiche utenze e specifici contesti operativi. 4. La giunta regionale, ai sensi dell'art. 1, comma 8 della legge 8 gennaio 2002, n. 1, di conversione del decreto legge 12 novembre 2001, n. 402, programma corsi di formazione complementare in assistenza sanitaria per operatori socio-sanitari.