Art. 5.
                      Organizzazione didattica
    1.  La  didattica  e' strutturata per moduli didattici e per aree
disciplinari e comprende:
      a) un modulo di base;
      b) un modulo professionalizzante.
    2.  I  corsi  di  formazione  per operatore socio-sanitario hanno
durata  non  inferiore  a  diciotto  mesi,  per  un numero di ore non
inferiore a mille.
    3.  In  aggiunta  al  corso  di qualificazione di base, la giunta
regionale   attiva   moduli  di  formazione  integrativa,  miranti  a
specifiche utenze e specifici contesti operativi.
    4. La giunta regionale, ai sensi dell'art. 1, comma 8 della legge
8 gennaio  2002,  n.  1, di conversione del decreto legge 12 novembre
2001,   n.  402,  programma  corsi  di  formazione  complementare  in
assistenza sanitaria per operatori socio-sanitari.