Art. 5. Norma transitoria 1. In sede di prima applicazione della presente legge, il dirigente della struttura competente in materia di formazione provvede all'iscrizione degli organismi di formazione nell'elenco entro il termine di trecentosessanta giorni, decorrenti dalla data di presentazione della istanza. 2. In sede di prima applicazione della presente legge il termine di cui al comma 1 dell'Art. 3 e' fissato in due anni, decorrenti dalla data di prima iscrizione nell'elenco regionale. 3. Ai fini della iscrizione all'elenco sono considerate valide le domande presentate al presidente della giunta regionale ai sensi della delibera di giunta regionale n. 2140 del 3 agosto 2001, in relazione ai requisiti minimi in essa definiti. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta. Venezia, 9 agosto 2002 GALAN