Art. 5.
                          Norma transitoria
    1.  In  sede  di  prima  applicazione  della  presente  legge, il
dirigente   della  struttura  competente  in  materia  di  formazione
provvede  all'iscrizione  degli  organismi  di formazione nell'elenco
entro il termine di trecentosessanta giorni, decorrenti dalla data di
presentazione della istanza.
    2.  In sede di prima applicazione della presente legge il termine
di  cui  al  comma  1  dell'Art. 3 e' fissato in due anni, decorrenti
dalla data di prima iscrizione nell'elenco regionale.
    3. Ai fini della iscrizione all'elenco sono considerate valide le
domande  presentate  al  presidente  della  giunta regionale ai sensi
della  delibera  di  giunta  regionale  n. 2140 del 3 agosto 2001, in
relazione ai requisiti minimi in essa definiti.
    La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione veneta.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione veneta.
      Venezia, 9 agosto 2002
                                GALAN