Art. 5. Autorizzazione alla realizzazione 1. Le procedure e le prescrizioni di cui all'art. 3 per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione, ampliamento, trasformazione, trasferimento in altra sede, si applicano alle strutture di seguito specificate: a) strutture ambulatoriali pubbliche, di istituzioni ed organismi a scopo non lucrativo, nonche' strutture private che, al di fuori di strutture di ricovero ospedaliero, erogano prestazioni di ossigenoterapia iperbarica; b) centri di salute mentale; c) consultori familiari e materno-infantili pubblici, di istituzioni ed organismi a scopo non lucrativo, nonche' privati; d) centri ambulatoriali di riabilitazione pubblici, di istituzioni ed organismi a scopo non lucrativo, nonche' privati. 2. L'autorizzazione alla costruzione, ampliamento, trasformazione, trasferimento in altra sede delle restanti strutture pubbliche, di istituzioni ed organismi a scopo non lucrativo, nonche' delle strutture private, che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, e' rilasciata dal comune, che provvede a darne comunicazione alla struttura regionale competente.