Art. 5.
                          Norma transitoria
      1.  Tutte  le  associazioni dei consumatori e degli utenti gia'
costituite  alla  data  di  entrata  in  vigore  della presente legge
possono,  entro  sei mesi, far richiesta di iscrizione nell'elenco di
cui all'art. 4, comma 1, indipendentemente dal requisito previsto dal
medesimo articolo, comma 1, lettera a).