Art. 5. Norma transitoria 1. Tutte le associazioni dei consumatori e degli utenti gia' costituite alla data di entrata in vigore della presente legge possono, entro sei mesi, far richiesta di iscrizione nell'elenco di cui all'art. 4, comma 1, indipendentemente dal requisito previsto dal medesimo articolo, comma 1, lettera a).