Art. 5. Funzionamento del comitato regionale per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti 1. Il comitato si riunisce su convocazione del presidente. 2. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica e il comitato delibera a maggioranza. In caso di parita' prevale il voto del presidente. 3. Svolge le funzioni di segretario un dipendente regionale di categoria non inferiore alla C. 4. Il presidente puo' invitare a partecipare alle riunioni, senza diritto di voto, dipendenti delle strutture regionali interessate, nonche' esperti, in relazione alla specificita' degli argomenti trattati. 5. Ai lavori del comitato possono partecipare, senza diritto di voto: a) i consiglieri regionali; b) i rappresentanti delle associazioni di tutela ambientale riconosciute; c) i rappresentanti delle associazioni nazionali delle cooperative dei consumatori. 6. Il comitato, entro tre mesi dalla sua costituzione, approva il regolamento interno per lo svolgimento delle attivita'.