Art. 5.
                         Progetto di taglio
    1.  Il progetto di taglio deve essere redatto in conformita' allo
schema di cui all'allegato C.
    2.  Nei  boschi  di alto fusto e nei boschi cedui in conversione,
devono  essere  contrassegnate, sull'intera superficie di intervento,
con  vernice  indelebile  o  con  impronta del martello forestale, le
piante che si intende abbattere.
    3.  Nei  boschi  cedui  devono  essere contrassegnate con vernice
indelebile  le  piante che si intendono rilasciare, su una superficie
dimostrativa non inferiore al venti per cento della superficie che si
intende  utilizzare, eseguendo aree di ampiezza non inferiore a mille
metri  quadrati  rappresentative delle diverse condizioni vegetative,
strutturali e di fertilita' del bosco.
    4.  Quando  la  struttura del bosco lo consente l'ente competente
per  territorio  puo'  autorizzare  la  contrassegnatura su superfici
inferiori  a  quelle  indicate  ai commi 2 e 3 e, in casi particolari
debitamente motivati, l'omissione della stessa.
    5.  Per  i  mancati  adempimenti  previsti dal progetto di taglio
autorizzato si applicano le sanzioni previste dall'Art. 48, comma 12,
della  legge  regionale  n. 28/2001, oltre alle sanzioni previste dal
presente  regolamento  in  relazione  alla  tipologia  di  interventi
effettuati  in difformita' alle prescrizioni dello stesso progetto di
taglio.