Art. 5. Progetto di taglio 1. Il progetto di taglio deve essere redatto in conformita' allo schema di cui all'allegato C. 2. Nei boschi di alto fusto e nei boschi cedui in conversione, devono essere contrassegnate, sull'intera superficie di intervento, con vernice indelebile o con impronta del martello forestale, le piante che si intende abbattere. 3. Nei boschi cedui devono essere contrassegnate con vernice indelebile le piante che si intendono rilasciare, su una superficie dimostrativa non inferiore al venti per cento della superficie che si intende utilizzare, eseguendo aree di ampiezza non inferiore a mille metri quadrati rappresentative delle diverse condizioni vegetative, strutturali e di fertilita' del bosco. 4. Quando la struttura del bosco lo consente l'ente competente per territorio puo' autorizzare la contrassegnatura su superfici inferiori a quelle indicate ai commi 2 e 3 e, in casi particolari debitamente motivati, l'omissione della stessa. 5. Per i mancati adempimenti previsti dal progetto di taglio autorizzato si applicano le sanzioni previste dall'Art. 48, comma 12, della legge regionale n. 28/2001, oltre alle sanzioni previste dal presente regolamento in relazione alla tipologia di interventi effettuati in difformita' alle prescrizioni dello stesso progetto di taglio.