Art. 5. Z o n e B 1. La provincia definisce tempi e modalita' di esercizio e di concessione delle zone B di durata triennale, temporanee e giornaliere. 2. Le associazioni venatorie organizzate sul territorio, le associazioni cinofile, ivi compresi i circoli ed i gruppi a queste affiliati, le associazioni professionali degli addestratori cinofili, nonche' gli imprenditori agricoli singoli od associati richiedono alla provincia l'istituzione nonche' l'autorizzazione a gestire zone B di durata triennale o temporanea. 3. La provincia autorizza i soggetti di cui al comma 2 all'esercizio di prove cinofile in zone E giornaliere di interesse sub-provinciale esclusivamente su selvaggina naturale, aperte ai cani iscritti e non iscritti ai libri genealogici. Tali zone possono ricadere anche in aree protette previo consenso dell'ente gestore. Per ogni giornata di prova non possono essere utilizzati piu' di 1000 ettari di superficie territoriale. 4. La provincia, sul territorio a caccia programmata, ad eccezione delle oasi di protezione e delle zone di ripopolamento e cattura, autorizza l'esercizio di prove cinofile in zone giornaliere esclusivamente su selvaggina di allevamento. L'estensione territoriale di dette zone non puo' essere superiore a 20 ettari in pianura e 30 ettari in territorio collinare o montano per ogni giornata di prova. 5. Nelle zone B e' vietato lo sparo, eccetto che con la pistola a salve.