Art. 5.
                              Z o n e B
    1.  La  provincia  definisce  tempi e modalita' di esercizio e di
concessione   delle   zone   B  di  durata  triennale,  temporanee  e
giornaliere.
    2.  Le  associazioni  venatorie  organizzate  sul  territorio, le
associazioni  cinofile,  ivi  compresi i circoli ed i gruppi a queste
affiliati, le associazioni professionali degli addestratori cinofili,
nonche'  gli  imprenditori  agricoli  singoli od associati richiedono
alla  provincia l'istituzione nonche' l'autorizzazione a gestire zone
B di durata triennale o temporanea.
    3.   La  provincia  autorizza  i  soggetti  di  cui  al  comma  2
all'esercizio  di  prove  cinofile in zone E giornaliere di interesse
sub-provinciale esclusivamente su selvaggina naturale, aperte ai cani
iscritti  e  non  iscritti  ai  libri  genealogici. Tali zone possono
ricadere  anche  in  aree protette previo consenso dell'ente gestore.
Per ogni giornata di prova non possono essere utilizzati piu' di 1000
ettari di superficie territoriale.
    4.   La  provincia,  sul  territorio  a  caccia  programmata,  ad
eccezione  delle  oasi  di protezione e delle zone di ripopolamento e
cattura,  autorizza l'esercizio di prove cinofile in zone giornaliere
esclusivamente su selvaggina di allevamento.
    L'estensione territoriale di dette zone non puo' essere superiore
a  20 ettari in pianura e 30 ettari in territorio collinare o montano
per ogni giornata di prova.
    5. Nelle zone B e' vietato lo sparo, eccetto che con la pistola a
salve.