Art. 5. Promozione degli interventi di recupero e valorizzazione 1. Per il finanziamento degli interventi di cui all'Art. 4, la giunta regionale assegna risorse ai comuni sulla base di appositi programmi di spesa, tenendo conto anche dei finanziamenti eventualmente assegnati dai comuni per l'attuazione dei medesimi interventi. 2. A tal fine i comuni costituiscono i soggetti gestori del programma, ai sensi dell'Art. 53, comma 1, lettera a) della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 «Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche». 3. Le modalita' di erogazione dei contributi, di verifica e di monitoraggio degli interventi hanno luogo in conformita' alle disposizioni di cui all'Art. 54 della legge regionale n. 27/2003.