Art. 5.
      Promozione degli interventi di recupero e valorizzazione
    1.  Per  il  finanziamento degli interventi di cui all'Art. 4, la
giunta  regionale  assegna  risorse  ai comuni sulla base di appositi
programmi   di   spesa,   tenendo   conto   anche  dei  finanziamenti
eventualmente  assegnati  dai  comuni  per  l'attuazione dei medesimi
interventi.
    2.  A  tal  fine  i  comuni  costituiscono i soggetti gestori del
programma,  ai  sensi  dell'Art.  53, comma 1, lettera a) della legge
regionale 7 novembre 2003, n. 27 «Disposizioni generali in materia di
lavori  pubblici  di interesse regionale e per le costruzioni in zone
classificate sismiche».
    3.  Le  modalita'  di erogazione dei contributi, di verifica e di
monitoraggio   degli  interventi  hanno  luogo  in  conformita'  alle
disposizioni di cui all'Art. 54 della legge regionale n. 27/2003.