Art. 5.
   Strutture per impianti fissi per telefonia mobile e ponti radio
    1.   L'installazione  e  la  modifica  delle  strutture  o  della
tipologia  delle  apparecchiature  per  impianti  fissi per telefonia
mobile  e  ponti  radio  sono soggette a concessione o autorizzazione
edilizia  rilasciata  dal  comune.  Sono  fatte salve le disposizioni
dell'Art.  87,  comma  3-bis,  del decreto legislativo n. 259/2003, e
successive  modifiche; in tale ipotesi il comune puo' chiedere, prima
dell'inizio  dei  lavori, una diversa collocazione delle attrezzature
di cui all'Art. 2, comma 1, lettere a) e c).
    2.  Il comune rilascia la concessione o l'autorizzazione edilizia
previa:
      a) verifica di eventuali incompatibilita' di cui all'Art. 8;
      b) acquisizione  dei  pareri  vincolanti dell'Agenzia regionale
per  la  protezione dell'ambiente (ARPA) e dell'Azienda per i servizi
sanitari territorialmente competente (ASS), qualora non sussistano le
incompatibilita' di cui all'Art. 8. Per i ponti radio non e' prevista
l'acquisizione dei pareri preventivi vincolanti.
    3.  Il gestore inoltra contestualmente al comune la richiesta del
titolo  edilizio  abilitativo,  all'ARPA  e  all'ASS la richiesta dei
pareri  vincolanti  di  cui al comma 2, lettera b); ciascun ente puo'
richiedere,  per  una sola volta, l'integrazione della documentazione
prodotta.
    4.  Gli  oneri  relativi  all'acquisizione  dei  pareri  e quelli
relativi  alle verifiche successive all'attivazione sono a carico del
gestore degli impianti.
    5. L'ARPA e l'ASS trasmettono al comune i pareri entro il termine
di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta.
    6. Il procedimento si conclude entro novanta giorni dalla domanda
e il comune ne da' comunicazione alla Regione, all'ARPA e all'ASS.
    7.  Nel  caso  di  cui  all'Art.  87,  comma  3-bis,  del decreto
legislativo  n.  259/2003, e successive modifiche, sono allegati alla
denuncia   di  inizio  attivita'  i  pareri  favorevoli  dell'ARPA  e
dell'ASS.
    8.  Gli  impianti  devono essere realizzati, a pena di decadenza,
nel  termine perentorio di dodici mesi dalla data della concessione o
autorizzazione edilizia.
    9.  Il  gestore  da'  comunicazione  preventiva  alla Regione, al
comune, all'ARPA e all'ASS della data di attivazione, per gli aspetti
di competenza.
    10.  In  caso  di  dismissione  o  riallocazione dell'impianto il
gestore  e'  obbligato alla rimessa in pristino del sito dismesso e a
darne  comunicazione  al  comune,  all'ARPA  e  all'ASS.  Il gestore,
all'atto   del   rilascio  della  concessione  o  dell'autorizzazione
edilizia,  costituisce una garanzia fideiussoria a favore del comune,
nelle  forme  di cui all'Art. 4 della legge regionale 4 gennaio 1995,
n.  3  (Norme  generali e di coordinamento in materia di garanzie), a
copertura degli oneri di demolizione e rimessa in pristino del sito.