Art. 5. Strutture per impianti fissi per telefonia mobile e ponti radio 1. L'installazione e la modifica delle strutture o della tipologia delle apparecchiature per impianti fissi per telefonia mobile e ponti radio sono soggette a concessione o autorizzazione edilizia rilasciata dal comune. Sono fatte salve le disposizioni dell'Art. 87, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 259/2003, e successive modifiche; in tale ipotesi il comune puo' chiedere, prima dell'inizio dei lavori, una diversa collocazione delle attrezzature di cui all'Art. 2, comma 1, lettere a) e c). 2. Il comune rilascia la concessione o l'autorizzazione edilizia previa: a) verifica di eventuali incompatibilita' di cui all'Art. 8; b) acquisizione dei pareri vincolanti dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) e dell'Azienda per i servizi sanitari territorialmente competente (ASS), qualora non sussistano le incompatibilita' di cui all'Art. 8. Per i ponti radio non e' prevista l'acquisizione dei pareri preventivi vincolanti. 3. Il gestore inoltra contestualmente al comune la richiesta del titolo edilizio abilitativo, all'ARPA e all'ASS la richiesta dei pareri vincolanti di cui al comma 2, lettera b); ciascun ente puo' richiedere, per una sola volta, l'integrazione della documentazione prodotta. 4. Gli oneri relativi all'acquisizione dei pareri e quelli relativi alle verifiche successive all'attivazione sono a carico del gestore degli impianti. 5. L'ARPA e l'ASS trasmettono al comune i pareri entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta. 6. Il procedimento si conclude entro novanta giorni dalla domanda e il comune ne da' comunicazione alla Regione, all'ARPA e all'ASS. 7. Nel caso di cui all'Art. 87, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 259/2003, e successive modifiche, sono allegati alla denuncia di inizio attivita' i pareri favorevoli dell'ARPA e dell'ASS. 8. Gli impianti devono essere realizzati, a pena di decadenza, nel termine perentorio di dodici mesi dalla data della concessione o autorizzazione edilizia. 9. Il gestore da' comunicazione preventiva alla Regione, al comune, all'ARPA e all'ASS della data di attivazione, per gli aspetti di competenza. 10. In caso di dismissione o riallocazione dell'impianto il gestore e' obbligato alla rimessa in pristino del sito dismesso e a darne comunicazione al comune, all'ARPA e all'ASS. Il gestore, all'atto del rilascio della concessione o dell'autorizzazione edilizia, costituisce una garanzia fideiussoria a favore del comune, nelle forme di cui all'Art. 4 della legge regionale 4 gennaio 1995, n. 3 (Norme generali e di coordinamento in materia di garanzie), a copertura degli oneri di demolizione e rimessa in pristino del sito.