Art. 5. Sedute del CRAM Il CRAM si riunisce di norma, in seduta ordinaria, almeno una volta all'anno. Il CRAM e' validamente riunito quando e' presente la maggioranza dei componenti aventi diritto al voto. In seconda convocazione, se preannunciata con l'avviso di convocazione, e' necessaria la presenza di almeno un terzo dei componenti. Il CRAM si riunisce in seduta straordinaria ogni volta che il presidente oppure il Comitato esecutivo lo ritengano necessario, o la convocazione sia richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. Entro quindici giorni dalla data della ricezione della richiesta il presidente convoca il CRAM. Le sedute del CRAM sono pubbliche.