Art. 5. 1. L'efficacia dell'iscrizione all'albo puo' essere sospesa quando a carico dell'iscritto si verifichi uno dei seguenti casi: a) sia in corso una procedura di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo; b) siano in corso procedimenti penali relativi a delitto che per sua natura o per sua gravita' faccia venir meno i requisiti di natura morale richiesti per l'iscrizione all'albo o procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione, di cui all'Art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modificazioni; c) siano in corso accertamenti per responsabilita' concernenti irregolarita' nell'esecuzione dei lavori; d) sia stata rilevata condotta tale da turbare gravemente la normalita' dei rapporti con la stazione appaltante; e) sia stata rilevata negligenza nell'esecuzione dei lavori; f) siano state rilevate infrazioni, debitamente accertate e di particolare rilevanza, alle leggi sociali e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; g) sia stata rilevata inosservanza dell'obbligo stabilito dal comma 2, del precedente Art. 4. 2. Nel caso di cui alla lettera b) del precedente comma, il provvedimento e' adottato quando l'ipotesi si riferisce al titolare o al direttore tecnico, se si tratti di impresa individuale; a uno o piu' soci o al direttore-tecnico, se si tratti di societa' in nome collettivo o in accomandita semplice; agli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o al direttore tecnico se si tratti di ogni altro tipo di societa' o di consorzio. 3. Il provvedimento adottato nei casi di cui alle lettere d), e), f) e g) del comma 1, determina altresi' la durata della sospensione. 4. Il provvedimento di cui al comma 1, e' preceduto dalla comunicazione all'iscritto dei fatti addebitati con fissazione di un termine non inferiore a quindici giorni per le sue deduzioni, del nominativo del responsabile del procedimento e del termine per l'adozione del provvedimento finale.