Art. 5.
    La  presente  legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della  sua  pubblicazione  nel  Bollettino  Ufficiale  della  Regione
Abruzzo.
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Abruzzo.

      L'Aquila, 15 dicembre 2004

                                PACE