Art. 5. Verifica della regolarita' della domanda del titolo abilitativo edilizio in sanatoria 1. Il comune verifica la completezza della documentazione allegata alla domanda del titolo abilitativo edilizio in sanatoria e, se del caso, invita l'interessato ad integrarla entro un congruo termine, non inferiore comunque a trenta giorni. 2. Qualora il comune accerti che i pagamenti di cui all'Art. 4, comma 3, lettera a), siano stati eseguiti in misura insufficiente, ne da' comunicazione all'interessato indicando, con provvedimento motivato, l'importo ritenuto dovuto, e la differenza da versare. La eventuale ulteriore somma richiesta dal comune deve essere versata entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione. 3. L'omesso versamento delle somme di cui all'Art. 4, comma 3, lettera a), ovvero il mancato pagamento, entro il termine stabilito, della ulteriore somma richiesta dal comune ai sensi del comma 2 del presente articolo, comportano il non accoglimento della domanda.