Art. 5.
              Verifica della regolarita' della domanda
            del titolo abilitativo edilizio in sanatoria
    1.   Il  comune  verifica  la  completezza  della  documentazione
allegata alla domanda del titolo abilitativo edilizio in sanatoria e,
se  del  caso,  invita  l'interessato  ad integrarla entro un congruo
termine, non inferiore comunque a trenta giorni.
    2.  Qualora  il comune accerti che i pagamenti di cui all'Art. 4,
comma 3, lettera a), siano stati eseguiti in misura insufficiente, ne
da'   comunicazione   all'interessato  indicando,  con  provvedimento
motivato,  l'importo  ritenuto dovuto, e la differenza da versare. La
eventuale  ulteriore  somma  richiesta dal comune deve essere versata
entro  il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento della
comunicazione.
    3.  L'omesso  versamento  delle somme di cui all'Art. 4, comma 3,
lettera  a), ovvero il mancato pagamento, entro il termine stabilito,
della  ulteriore  somma richiesta dal comune ai sensi del comma 2 del
presente articolo, comportano il non accoglimento della domanda.