Art. 5.
            Programmazione e valutazione degli interventi
    1.  Il  consiglio  regionale,  in coerenza con le indicazioni del
programma  regionale  di sviluppo, approva ogni triennio, su proposta
della  giunta  regionale  ed  in  base  alle risorse disponibili, gli
indirizzi   in   materia   di   diritto   allo  studio  universitario
individuando:
      a) gli obiettivi generali da conseguire;
      b) le priorita' nell'attivazione degli interventi;
      c) le prestazioni a domanda individuale attribuite per concorso
e le prestazioni destinate alla generalita' degli studenti.
    2.  La  giunta regionale, in attuazione degli indirizzi di cui al
comma 1, definisce annualmente:
      a) i criteri per la destinazione delle risorse finanziarie;
      b) i   requisiti  di  merito  e  di  condizione  economica  per
l'accesso  ai  servizi,  nel  rispetto  della  normativa nazionale in
materia;
      c) l'entita' delle prestazioni in denaro;
      d) le   linee  operative  per  l'individuazione  di  tipologie,
contenuti  e destinatari degli interventi, anche in relazione al tipo
di corso di studi.
    3.  Al  fine  di rendere uniforme e trasparente la gestione degli
interventi  per  il  diritto  allo  studio  universitario,  la giunta
regionale  definisce  le  caratteristiche  del sistema di controllo e
predispone  il  sistema informativo nel quale confluiscono i relativi
dati.   La  giunta  regionale  predispone,  inoltre,  il  modello  di
contabilizzazione degli interventi oggetto della presente legge.
    4.   E'   istituito   presso  la  direzione  generale  competente
l'Osservatorio  regionale per il diritto allo studio universitario al
fine di supportare la fase di valutazione e programmazione.
    5  La  giunta  regionale  effettua verifiche tese ad accertare la
corretta gestione dei servizi.
    6.  Fino  all'approvazione  degli indirizzi di cui al comma 1, Si
osservano le modalita' operative definite con specifici provvedimenti
della giunta regionale.