Art. 5.
                          R i d u z i o n i

    1.  Qualora  sia  accertato un periodo di funzionamento invernale
delle piste inferiore a trenta giorni, la liquidazione della spesa e'
disposta in misura proporzionalmente ridotta, fatto comunque salvo il
recupero  delle  eventuali  somme  eccedenti  gia' liquidate ai sensi
dell'Art. 4, comma 1, lettera a).