Art. 5. R i d u z i o n i 1. Qualora sia accertato un periodo di funzionamento invernale delle piste inferiore a trenta giorni, la liquidazione della spesa e' disposta in misura proporzionalmente ridotta, fatto comunque salvo il recupero delle eventuali somme eccedenti gia' liquidate ai sensi dell'Art. 4, comma 1, lettera a).