Art. 5.
         Consulta perla ricerca scientifica e l'innovazione
    1.   La   Provincia   costituisce  la  Consulta  per  la  ricerca
scientifica e l'innovazione.
    2.  Il  compito  della  Consulta  consiste  nell'elaborazione  di
proposte  di  linee  guida  e di priorita' per l'incentivazione della
scienza  e dell'innovazione, che verranno utilizzate per la redazione
del  piano  pluriennale  provinciale  per  la  ricerca  scientifica e
l'innovazione.
    3.   La   Consulta   esprime  un  parere  sul  piano  pluriennale
provinciale per la ricerca scientifica e l'innovazione.
    4.  La  Consulta  potra' presentare proposte per il rafforzamento
del  sistema  - Alto Adige nell'ambito di cooperazioni internazionali
nella ricerca e nella tecnologia. La Consulta potra' inoltre proporre
interventi  o programmi atti a promuovere l'attivita' di ricerca e di
innovazione della Provincia.
    5. La Consulta e' composta da:
      a) il Presidente/la Presidente della Provincia;
      b) gli   assessori/le   assessore  competenti  per  la  ricerca
scientifica e l'innovazione;
      c) una persona esperta su designazione della Libera Universita'
di Bolzano;
      d) una persona esperta su designazione dell'Accademia Europea;
      e) una   persona   esperta   su   designazione  del  Centro  di
sperimentazione agraria e forestale Laimburg;
      f) una persona esperta su designazione della societa' TIS;
      g) una  persona  esperta  su  designazione dell'Istituto per lo
sviluppo economico della Camera di Commercio di Bolzano;
      h) una  persona  esperta  su  designazione dell'Istituto per la
promozione dei lavoratori;
      i) quattro persone esperte su designazione delle organizzazioni
dei diversi settori economici;
      j) due  persone  esperte  su  designazione delle organizzazioni
sindacali piu' rappresentative a livello provinciale;
      k) due persone esperte su designazione del Consorzio dei comuni
dell'Alto Adige;
      l) quattro   persone   esperte  su  designazione  della  giunta
provinciale.
    6.  Gli enti e le organizzazioni di cui al comma 5, lettere da c)
a  k),  propongono per ogni nomina due persone. La Giunta provinciale
sceglie  i  componenti  della  Consulta  sulla  base  delle  proposte
pervenute.
    7.  Nella  composizione  della  Consulta  occorre  garantire  una
rappresentanza  equilibrata  di  genere.  Chi  ha diritto di proporre
nominativi  per una nomina deve sempre proporre sia una candidata sia
un candidato.
    8.  La  Consulta viene nominata dalla Giunta provinciale e rimane
in carica per la durata della legislatura.
    9.   La   presidenza   della  Consulta  viene  assunta  dal/dalla
Presidente  della  Provincia  oppure da un assessore/una assessora da
questo/questa delegato/delegata.
    10.  La  segreteria  della  Consulta  viene  affidata a una delle
ripartizioni competenti per la ricerca scientifica e l'innovazione.
    11. La Consulta puo' emanare un proprio regolamento di gestione.
    12.   La   Consulta  viene  informata  sui  programmi  annuali  e
sull'attuazione   di   progetti   di   ricerca,   di  sviluppo  e  di
trasferimento  tecnologico,  su  programmi  di  creazione di cluster,
sull'attuazione di programmi europei e su ogni altra attivita' che la
Giunta   provinciale   riterra'  utile  per  il  conseguimento  degli
obiettivi  individuati  dagli  strumenti  di  programmazione previsti
dalla presente legge.