Art. 5.
                        Esclusioni e deroghe
    1.  Sono  esclusi  dall'applicazione  della  presente  legge  gli
impianti   sportivi   quali  stadi,  palazzi  dello  sport  ed  altre
strutture,  presso  i  quali la pratica sportiva non e' consentita ai
singoli  cittadini, che sono ammessi solo in qualita' di spettatori e
non di praticanti.
    2.  Gli  enti  locali  pqssono  procedere all'affidamento diretto
dell'incarico  di  gestione  di  impianti  sportivi  senza  rilevanza
economica   ad  associazioni,  fondazioni,  aziende  speciali,  anche
consortili,  e  societa'  a  capitale  interamente  pubblico, da loro
costituite.
    3.  Per  gli  impianti sportivi senza rilevanza economica, le cui
caratteristiche  e  dimensioni consentono lo svolgimento di attivita'
esclusivamente  amatoriali  e  ricreative  e  richiedono una gestiose
facile   e   con  costi  esigui,  e'  ammesso  l'affidamento  diretto
dell'incarico di gestione agli utilizzatori degli impianti stessi.
    La   presente   legge  regionale  e'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.
    E' fatto obbligo a chiunque spetti di oservarla e farla osservare
come legge della Regione Lombardia.
      Milano, 14 dicembre 2006
                              FORMIGONI
Approvazione  con  deliberazione  del consiglio regionale n. VIII/274
del 5 dicembre 2006.