Art. 5. Esclusioni e deroghe 1. Sono esclusi dall'applicazione della presente legge gli impianti sportivi quali stadi, palazzi dello sport ed altre strutture, presso i quali la pratica sportiva non e' consentita ai singoli cittadini, che sono ammessi solo in qualita' di spettatori e non di praticanti. 2. Gli enti locali pqssono procedere all'affidamento diretto dell'incarico di gestione di impianti sportivi senza rilevanza economica ad associazioni, fondazioni, aziende speciali, anche consortili, e societa' a capitale interamente pubblico, da loro costituite. 3. Per gli impianti sportivi senza rilevanza economica, le cui caratteristiche e dimensioni consentono lo svolgimento di attivita' esclusivamente amatoriali e ricreative e richiedono una gestiose facile e con costi esigui, e' ammesso l'affidamento diretto dell'incarico di gestione agli utilizzatori degli impianti stessi. La presente legge regionale e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di oservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia. Milano, 14 dicembre 2006 FORMIGONI Approvazione con deliberazione del consiglio regionale n. VIII/274 del 5 dicembre 2006.