Art. 5.
        Requisiti abilitativi per l'accesso alla professione

    1.  Le  professioni  turistiche  di cui all'Art. 2 possono essere
esercitate  mediante  iscrizione  nel  registro  professionale di cui
all'Art. 6.
    2.  L'iscrizione  a ciascun registro delle professioni turistiche
e' consentita a chi possiede i seguenti requisiti abilitativi minimi:
      a) per guida turistica:
        laurea  almeno triennale in discipline afferenti alle materie
turistiche, umanistiche e storico-artistiche ed architettoniche, piu'
tre  mesi  effettivi,  anche non continuativi, di tirocinio operativo
certificato  in  Sardegna,  avente  ad  oggetto attivita' connesse al
patrimonio   storico-archeologico-monumentale   della   Sardegna;   i
titolari  di  diploma  di  scuola media superiore con almeno un anno,
anche non continuativo, di comprovata esperienza nel settore, possono
esser iscritti nel registro delle guide turistiche previo superamento
di  un  esame  bandito  ogni  due  anni  con  decreto  dell'Assessore
regionale competente per materia;
      b) per guida ambientale-escursionistica:
        laurea   triennale   in  discipline  afferenti  alle  materie
biologiche  e  naturali, ambientali, geologiche, agrarie e forestali,
piu'  titoli  rilasciati  da  organismi riconosciuti che attestino la
frequenza    di    corsi    sulle    attivita'    tecniche   connesse
all'escursionismo  ambientale,  secondo le direttive e le linee guida
stabilite  con  deliberazione  della  giunta regionale, previo parere
della  Commissione  consiliare  competente per materia, piu' tre mesi
effettivi, anche non continuativi, di tirocinio operativo, secondo le
modalita' di cui all'Art. 7;
        oppure   titoli  rilasciati  da  organismi  riconosciuti  che
attestino  la  frequenza  di' corsi sulle attivita' tecniche connesse
all'escursionismo  ambientale,  secondo le direttive e le linee guida
stabilite  con  deliberazione  della  giunta regionale, previo parere
della  Commissione  consiliare  competente per materia, piu' tre mesi
effettivi, anche non continuativi, di tirocinio operativo, secondo le
modalita'  di  cui all'Art. 7, previo superamento di un esame bandito
ogni  due  anni  con  decreto dell'Assessore regionale competente per
materia;
      c) per guida turistica sportiva: titoli rilasciati da organismi
riconosciuti  ed  individuati nelle direttive e linee guida stabilite
con  successiva  deliberazione della giunta regionale, previo parere,
della  Commissione  consiliare  competente per materia, piu' tre mesi
effettivi,   anche   non   continuativi,   di   tirocinio   operativo
certificato,  secondo le modalita' previste nell'Art. 7, per ciascuna
delle specialita' per le quali si richiede l'iscrizione.
    3.  Costituiscono  titoli  validi,  oltre  ai requisiti di cui al
comma 2,  anche  i  titoli  equipollenti  il cui elenco e' aggiornato
periodicamente con deliberazione della giunta regionale.