Art. 5.
                        Domanda di contributo
    1. Entro il 31 marzo di ogni anno i soggetti indicati all'Art. 2,
comma 2 e all'Art. 3, presentano, alla struttura regionale competente
in   materia   di   trasporti,   domanda   di   contributo   a  mezzo
lettera raccomandata a/r. Per la verifica dei termini fa fede la data
del timbro postale di spedizione.
  2.  Il  richiedente, presenta la seguente documentazione a supporto
della domanda:
      a) copia del piano di recupero, di cui all'Art. 6;
      b) copia  della  deliberazione di approvazione in linea tecnica
del piano di recupero del bene da parte dei propri organi;
      c) dichiarazione  di  non  aver ricevuto contributi regionali a
qualunque titolo per le medesime finalita' del presente regolamento;
      d) dichiarazione     di     assunzione    di    responsabilita'
tecnicoeconomica della gestione del bene;
      e) cronoprogramma degli interventi di recupero;
      f) piano di utilizzo del bene con durata ventennale;
      g) piano di manutenzione del bene di durata ventennale;
      h) eventuale  bozza  di  contratto  di affitto o comodato, gia'
assentita  dal  proprietario  del  bene  da utilizzare, approvata dai
propri organi;
      i) nel  caso  di intervento che coinvolga varie amministrazioni
territoriali,  copia  dell'atto di intesa (convenzione) approvato dai
propri  organi,  in  cui  sia  individuato  il capofila titolato alla
presentazione dell'istanza ed a ricevere il successivo contributo;
      j) fotocopia  del  documento  di  identita'  del  soggetto  che
inoltra  l'istanza,  ai sensi dell'Art. 38 del decreto del Presidente
della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445  (Testo  unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa).
    3. Il richiedente allega, altresi', una dichiarazione, a cura del
responsabile unico del procedimento, inerente:
      a) la fattibilita' tecnico-economica dell'intervento;
      b) la  conformita'  dell'intervento  agli strumenti urbanistici
vigenti, ed a tutte le norme tecniche in cui ricade l'intervento;
      c) l'impegno  ad  inserire  nel programma triennale delle opere
pubbliche,  nei  casi  previsti  dalla normativa in materia di lavori
pubblici, o approvazione da parte degli organi di controllo, nel caso
di soggetti non tenuti alla redazione del programma;
      d) la conformita' dell'intervento alle disposizioni del decreto
legislativo  12  aprile  2006,  n. 163 (Codice dei contratti pubblici
relativi  a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE).
    4.  Per  le domande aventi ad oggetto il riutilizzo del sedime e'
allegata  una  specifica  relazione  tecnica  sulle  strutture ed una
relazione  sulla  bonifica ambientale; entrambe le voci devono essere
chiaramente indicate nel quadro economico dell'intervento.
    5.  Non  e'  ritenuta  ammissibile  piu'  di una domanda per ogni
richiedente  ed  altresi'  non  lo  sono  le  domande  presentate  in
violazione del comma 1 e quelle presentate da un soggetto che ha gia'
usufruito di contributi regionali a qualunque titolo concessi, per le
medesime finalita' di cui al presente regolamento.