Art. 5. Domanda di contributo 1. Entro il 31 marzo di ogni anno i soggetti indicati all'Art. 2, comma 2 e all'Art. 3, presentano, alla struttura regionale competente in materia di trasporti, domanda di contributo a mezzo lettera raccomandata a/r. Per la verifica dei termini fa fede la data del timbro postale di spedizione. 2. Il richiedente, presenta la seguente documentazione a supporto della domanda: a) copia del piano di recupero, di cui all'Art. 6; b) copia della deliberazione di approvazione in linea tecnica del piano di recupero del bene da parte dei propri organi; c) dichiarazione di non aver ricevuto contributi regionali a qualunque titolo per le medesime finalita' del presente regolamento; d) dichiarazione di assunzione di responsabilita' tecnicoeconomica della gestione del bene; e) cronoprogramma degli interventi di recupero; f) piano di utilizzo del bene con durata ventennale; g) piano di manutenzione del bene di durata ventennale; h) eventuale bozza di contratto di affitto o comodato, gia' assentita dal proprietario del bene da utilizzare, approvata dai propri organi; i) nel caso di intervento che coinvolga varie amministrazioni territoriali, copia dell'atto di intesa (convenzione) approvato dai propri organi, in cui sia individuato il capofila titolato alla presentazione dell'istanza ed a ricevere il successivo contributo; j) fotocopia del documento di identita' del soggetto che inoltra l'istanza, ai sensi dell'Art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). 3. Il richiedente allega, altresi', una dichiarazione, a cura del responsabile unico del procedimento, inerente: a) la fattibilita' tecnico-economica dell'intervento; b) la conformita' dell'intervento agli strumenti urbanistici vigenti, ed a tutte le norme tecniche in cui ricade l'intervento; c) l'impegno ad inserire nel programma triennale delle opere pubbliche, nei casi previsti dalla normativa in materia di lavori pubblici, o approvazione da parte degli organi di controllo, nel caso di soggetti non tenuti alla redazione del programma; d) la conformita' dell'intervento alle disposizioni del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE). 4. Per le domande aventi ad oggetto il riutilizzo del sedime e' allegata una specifica relazione tecnica sulle strutture ed una relazione sulla bonifica ambientale; entrambe le voci devono essere chiaramente indicate nel quadro economico dell'intervento. 5. Non e' ritenuta ammissibile piu' di una domanda per ogni richiedente ed altresi' non lo sono le domande presentate in violazione del comma 1 e quelle presentate da un soggetto che ha gia' usufruito di contributi regionali a qualunque titolo concessi, per le medesime finalita' di cui al presente regolamento.