Art. 5.
      Modificazioni all'art. 6 della legge regionale n. 12/2002

1.  Il  comma  2  dell'art.  6  della  legge  regionale n. 12/2002 e'
sostituito  dal  seguente:  "2.  In  particolare,  sono  ufficiali di
polizia giudiziaria:
a) il comandante e il vicecomandante del Corpo forestale;
b) i funzionari forestali;
c) gli ispettori forestali;
d) i sovrintendenti forestali.".
2.  Il  comma  3  dell'art.  6  della  legge  regionale n. 12/2002 e'
sostituito dal seguente:
"3.  Sono  agenti  di  polizia giudiziaria gli agenti forestali. Sono
altresi'  agenti  di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui
sono destinati e secondo le rispettive attribuzioni, gli appartenenti
all'area  tecnico-operativa  di  cui all'art. 5, comma 2, lettera b),
limitatamente al profilo professionale di armiere".