Art. 5. Modificazioni all'art. 6 della legge regionale n. 12/2002 1. Il comma 2 dell'art. 6 della legge regionale n. 12/2002 e' sostituito dal seguente: "2. In particolare, sono ufficiali di polizia giudiziaria: a) il comandante e il vicecomandante del Corpo forestale; b) i funzionari forestali; c) gli ispettori forestali; d) i sovrintendenti forestali.". 2. Il comma 3 dell'art. 6 della legge regionale n. 12/2002 e' sostituito dal seguente: "3. Sono agenti di polizia giudiziaria gli agenti forestali. Sono altresi' agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le rispettive attribuzioni, gli appartenenti all'area tecnico-operativa di cui all'art. 5, comma 2, lettera b), limitatamente al profilo professionale di armiere".