Art. 5. Competenze delle ASL 1. Le funzioni e le attivita' sanitarie necessarie a garantire sul territorio regionale gli interventi previsti dalla presente legge sono attribuite, secondo competenza, in ogni ASL, al dipartimento di prevenzione veterinario con specifica responsabilita', se del caso con idonea articolazione diretta da un veterinario dirigente. 2. Ogni direttore generale di ASL adegua alle disposizioni della presente legge, ove necessario, entro un anno dall'approvazione della stessa, il proprio piano di organizzazione e funzionamento aziendale secondo le procedure previste dalla legge regionale 11 luglio 1997, n. 31 (Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attivita' dei servizi sociali). 3. Alla competente struttura di cui al comma 1 spettano: a) la gestione dell'anagrafe del cane; b) l'organizzazione, d'intesa con i comuni, dell'attivita' di accalappiamento dei cani vaganti, nonche' di raccolta dei gatti che vivono in liberta' ai fini della loro sterilizzazione, limitatamente a quanto indicato dall'Art. 9, commi 4, 5 e 6; c) il censimento, d'intesa con i comuni, delle zone in cui esistono colonie feline; d) la stipula, d'intesa con i comuni, di accordi di collaborazione con i privati e le associazioni per la gestione delle colonie feline; e) gli interventi di controllo demografico della popolazione canina e felina di cui all'Art. 17; f) la soppressione, esclusivamente con metodi eutanasici dei cani catturati e dei gatti raccolti, qualora ricorrano le condizioni di cui all'Art. 11, comma 1; g) il servizio di ricovero sanitario per l'esecuzione degli interventi di profilassi, diagnosi e terapia sugli animali di affezione, limitatamente ai cani ricoverati ed ai gatti che vivono in stato di liberta', per il tempo previsto dalla legislazione sanitaria vigente ai fini della profilassi antirabbica e per la degenza sanitaria; h) l'attivita' di vigilanza e di prevenzione e accertamento, effettuata dal personale incaricato, delle infrazioni previste dalla presente legge, ferma restando l'analoga competenza attribuita ad altri soggetti. 4. Al direttore generale dell'ASL competono: a) la titolarita' dei poteri sanzionatori relativi alle infrazioni amministrative previste dalla presente legge; b) l'emanazione del provvedimento propedeutico all'erogazione dell'indennizzo regionale di cui all'Art. 18; c) l'approvazione, su proposta della competente struttura di cui al comma 1, dei progetti attuativi degli interventi affidati all'ASL dal piano regionale di cui all'Art. 16, comma 1. 5. La giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce, in coerenza alle norme nazionali, i requisiti e le modalita' di gestione della struttura di cui al comma 1.