Art. 5. Inserimento dell'art. 30-sexies nel decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 settembre 1987, n. 11-51/Leg. 1. Dopo l'art. 30-quinquies del decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 settembre 1987, n. 11-51/Leg. e' inserito il seguente: «Art. 30-sexies (Addetti alle funzioni di controllo). - 1. Le funzioni di controllo sull'osservanza delle disposizioni concernenti il comportamento degli utenti delle piste da sci sono svolte anche dal titolare dell'autorizzazione all'esercizio delle piste da sci o da personale addetto ai servizi previsti dall'art. 50 della legge provinciale, in possesso della qualifica di «addetto alla sorveglianza» riconosciuta con le modalita' previste dall'art. 55, comma 3, della medesima legge. 2. Per il conseguimento del riconoscimento della qualifica di «addetto alla sorveglianza» al personale indicato dal titolare dell'autorizzazione all'esercizio della pista e' richiesta la partecipazione ad un momento formativo secondo le modalita' stabilite dalla struttura provinciale competente in materia di turismo. 3. Le funzioni di controllo sull'osservanza delle disposizioni previste dall'art. 30-ter del presente regolamento spettanti agli addetti alla sorveglianza comportano lo svolgimento delle seguenti attivita': a) richiamo verbale nei confronti dello sciatore che violi per la prima volta le norme di comportamento dello sciatore; b) sospensione temporanea della validita' del titolo di transito nei casi piu' gravi e reiterati di violazione dell'art. 30-ter del presente regolamento; c) segnalazione ai soggetti a cui spetta l'accertamento delle violazioni ai sensi dell'art. 55, comma 2, della LP. 4. Nelle condizioni generali di vendita del titolo di transito sono previsti i casi e le modalita' in cui il titolo di transito medesimo puo' essere sospeso in relazione alla violazione degli obblighi di comportamento previsti dall'art. 30-ter del presente regolamento. 5. Il numero minimo di addetti incaricati delle funzioni di controllo ai sensi del presente articolo e' stabilito in: a) un'unita' per le piste da sci di cui e' titolare un unico soggetto con lunghezza cumulativa superiore a 20.000 ml; b) due unita' per le piste con lunghezza superiore; c) almeno due unita' per le aree sciabili di cui e' titolare un unico soggetto, nelle quali siano presenti cinque piste classificate come «pista difficile» ai sensi dell'art. 19 del presente regolamento.».