Art. 5.
      Sostituzione dell'art. 25 della legge regionale n. 1/2005

1.  L'art.  25  della  legge  regionale  n.  1/2005 e' sostituito dal
seguente:  "Art.  25  (Soggetti  che  possono  adire  la conferenza e
compiti della conferenza). - 1. Il comune, la provincia o la Regione,
qualora    ritengano   che   uno   strumento   della   pianificazione
territoriale, un regolamento urbanistico comunale, un piano complesso
di  intervento,  una  variante  a  taluno  di  tali  strumenti o atti
approvati  da  altra  amministrazione presentino possibili profili di
incompatibilita'   o   contrasto   con  un  proprio  strumento  della
pianificazione  territoriale  gia'  vigente,  adiscono  la conferenza
interistituzionale,   nel   termine  perentorio  di  sessanta  giorni
dall'avviso   nel   Bollettino   ufficiale   della   Regione  Toscana
dell'avvenuta approvazione dello strumento o atto in contrasto ovvero
incompatibile,   al   fine   di  chiedere  una  pronuncia  in  ordine
all'incompatibilita' o al contrasto.
2. La richiesta di pronuncia di cui al comma 1 individua puntualmente
le   parti   dello  strumento  della  pianificazione  territoriale  o
dell'atto di governo del territorio in contrasto ovvero incompatibile
con lo strumento di pianificazione dell'amministrazione che adisce la
conferenza.
3.  Entro  il  termine  di  trenta giorni dall'avvenuta pubblicazione
dell'avviso   nel   Bollettino   ufficiale   della   Regione  Toscana
dell'avvenuta  approvazione di uno degli strumenti o atti indicati al
comma   1,   cittadini   organizzati  in  forme  associative  possono
presentare apposite istanze al comune, alla provincia o alla Regione,
dirette  a  rilevare  l'incompatibilita' o il contrasto con strumenti
della   pianificazione  gia'  vigenti  dell'ente  a  cui  e'  rivolta
l'istanza.  Sulla  base  ditali istanze, il comune, la provincia e la
Regione possono adire la conferenza ai sensi dei commi 1 e 2.
4.  Le  istanze  di  cui  al comma 3 aventi ad oggetto violazioni del
piano   di   indirizzo   territoriale  pervengono  al  garante  della
comunicazione istituito dalla Regione.
5.  La  richiesta  di  pronuncia  di cui al comma 1 e' pubblicata nel
Bollettino  ufficiale  della Regione Toscana, a cura del soggetto che
ha  presentato  l'istanza ed e' immediatamente comunicata al soggetto
istituzionale  che  ha  approvato  lo  strumento della pianificazione
territoriale   o   l'atto   di  governo  del  territorio  oggetto  di
contestazione.
6.  Dalla  data  di  pubblicazione  di  cui  al  comma  5  e' sospesa
l'efficacia   delle   parti   dello  strumento  della  pianificazione
territoriale  o  dell'atto  di  governo  del  territorio  oggetto  di
contestazione".