Art. 5. Disposizione transitoria in materia di contenimento della spesa 2007 1. Al fine di rispettare l'equilibrio di bilancio 2007, in attuazione dell'art. 4 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27, relativo alla verifica degli obblighi del patto di stabilita' interno, e' autorizzata la non operativita' del 25 per cento delle residue disponibilita' sui capitoli di spesa di parte capitale attribuiti a ciascun assessorato alla data del 10 luglio 2007, salvo quelli a destinazione vincolata o afferenti spese inderogabili. 2. La giunta regionale puo' concedere deroghe alle limitazioni poste dal comma 1, su motivata proposta dell'assessore regionale competente per materia, di concerto con l'assessore regionale competente in materia di bilancio, programmazione economico-finanziaria e partecipazione.