Art. 5.
Disposizione transitoria in materia di contenimento della spesa 2007

1. Al fine di rispettare l'equilibrio di bilancio 2007, in attuazione
dell'art.  4  della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27, relativo
alla  verifica  degli  obblighi  del  patto di stabilita' interno, e'
autorizzata  la  non  operativita'  del  25  per  cento delle residue
disponibilita'  sui  capitoli di spesa di parte capitale attribuiti a
ciascun  assessorato  alla  data  del  10 luglio 2007, salvo quelli a
destinazione  vincolata  o afferenti spese inderogabili. 2. La giunta
regionale  puo' concedere deroghe alle limitazioni poste dal comma 1,
su motivata proposta dell'assessore regionale competente per materia,
di  concerto  con  l'assessore  regionale  competente  in  materia di
bilancio, programmazione economico-finanziaria e partecipazione.