Art. 5. Comitato Regionale per l'Internazionalizzazione delle imprese 1. E' istituito il Comitato Regionale per l'Internazionalizzazione delle imprese allo scopo di assicurare un indirizzo unitario di intervento nell'ambito dei programmi di internazionalizzazione delle imprese e di realizzare un confronto costante tra le Regione e le associazioni di categoria liguri in ordine all'analisi e all'elaborazione delle scelte strategiche per lo sviluppo del commercio con l'estero. 2. Il Comitato svolge le seguenti funzioni: a) formula pareri sul Programma triennale di cui all'art. 6 e sugli Accordi di Programma di cui all'art. 7, anche al fine di attuare un coordinamento fra i programmi regionali per l'internazionalizzazione e le iniziative promosse da altri soggetti pubblici; b) acquisisce tutte le informazioni e le documentazioni necessarie per lo svolgimento della sua attivita', anche disponendo audizioni o invitando ad assistere alle proprie riunioni esperti ed operatori dei settori interessati all'internazionalizzazione delle imprese. 3. Il Comitato e' composto da: a) l'Assessore regionale allo Sviluppo Economico, con funzioni di Presidente, o suo delegato; b) il Direttore del Dipartimento regionale competente in materia di internazionalizzazione delle imprese, o suo delegato; c) un rappresentante designato dall'URP Liguria; d) un rappresentante designato dall'ANCI Liguria; e) un rappresentante di Unioncamere Liguria; f) un rappresentante appartenente al settore dell'industria, un rappresentante appartenente al settore dell'artigianato, un rappresentante appartenente al settore del commercio, un rappresentante appartenente al settore dell'agricoltura e un rappresentante appartenente al settore della cooperazione, designati rispettivamente dalle associazioni regionali di categoria maggiormente rappresentative; g) un rappresentante di Liguria International. 4. Per ciascuno dei componenti di cui al comma 3, lettere c), d), e), f) e g) e' nominato un membro supplente, su designazione degli stessi soggetti competenti per la designazione dei membri effettivi. 5. Il Comitato e' nominato dal Presidente della Giunta regionale, dura in carica tre anni e delibera con la maggioranza assoluta dei suoi componenti. Le designazioni dei componenti devono essere inviate entro sessanta giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine il Presidente della Giunta regionale nomina il Comitato qualora le designazioni pervenute consentano l'individuazione di almeno la meta' piu' uno dei componenti previsti, salva l'integrazione al pervenire delle successive designazioni. 6. Le funzioni di segreteria del Comitato sono assicurate dal Dipartimento regionale competente in materia di internazionalizzazione delle imprese. 7. Il Comitato, nella prima seduta, adotta un regolamento per disciplinare il proprio funzionamento ed elegge al suo interno un Vicepresidente. Ai componenti del Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza o rimborsi spese.