Art. 5.
    Comitato Regionale per l'Internazionalizzazione delle imprese

   1. E' istituito il Comitato Regionale per l'Internazionalizzazione
delle  imprese  allo  scopo  di  assicurare  un indirizzo unitario di
intervento  nell'ambito dei programmi di internazionalizzazione delle
imprese  e  di  realizzare  un confronto costante tra le Regione e le
associazioni   di   categoria   liguri   in   ordine   all'analisi  e
all'elaborazione   delle  scelte  strategiche  per  lo  sviluppo  del
commercio con l'estero.
   2. Il Comitato svolge le seguenti funzioni:
   a)  formula  pareri  sul  Programma  triennale di cui all'art. 6 e
sugli  Accordi  di  Programma  di  cui  all'art.  7, anche al fine di
attuare    un   coordinamento   fra   i   programmi   regionali   per
l'internazionalizzazione  e  le iniziative promosse da altri soggetti
pubblici;
   b) acquisisce tutte le informazioni e le documentazioni necessarie
per  lo svolgimento della sua attivita', anche disponendo audizioni o
invitando ad assistere alle proprie riunioni esperti ed operatori dei
settori interessati all'internazionalizzazione delle imprese.
   3. Il Comitato e' composto da:
   a)  l'Assessore regionale allo Sviluppo Economico, con funzioni di
Presidente, o suo delegato;
   b)  il  Direttore del Dipartimento regionale competente in materia
di internazionalizzazione delle imprese, o suo delegato;
   c) un rappresentante designato dall'URP Liguria;
   d) un rappresentante designato dall'ANCI Liguria;
   e) un rappresentante di Unioncamere Liguria;
   f)  un  rappresentante  appartenente al settore dell'industria, un
rappresentante   appartenente   al   settore   dell'artigianato,   un
rappresentante    appartenente   al   settore   del   commercio,   un
rappresentante   appartenente   al   settore  dell'agricoltura  e  un
rappresentante  appartenente al settore della cooperazione, designati
rispettivamente    dalle    associazioni   regionali   di   categoria
maggiormente rappresentative;
   g) un rappresentante di Liguria International.
   4.  Per ciascuno dei componenti di cui al comma 3, lettere c), d),
e),  f)  e  g) e' nominato un membro supplente, su designazione degli
stessi soggetti competenti per la designazione dei membri effettivi.
   5.  Il Comitato e' nominato dal Presidente della Giunta regionale,
dura  in  carica  tre anni e delibera con la maggioranza assoluta dei
suoi componenti. Le designazioni dei componenti devono essere inviate
entro  sessanta  giorni  dalla  richiesta.  Trascorso tale termine il
Presidente  della  Giunta  regionale  nomina  il  Comitato qualora le
designazioni pervenute consentano l'individuazione di almeno la meta'
piu'  uno  dei componenti previsti, salva l'integrazione al pervenire
delle successive designazioni.
   6.  Le  funzioni  di  segreteria  del Comitato sono assicurate dal
Dipartimento      regionale      competente     in     materia     di
internazionalizzazione delle imprese.
   7.  Il  Comitato,  nella  prima  seduta, adotta un regolamento per
disciplinare  il  proprio  funzionamento  ed elegge al suo interno un
Vicepresidente.  Ai  componenti  del  Comitato non spettano compensi,
gettoni di presenza o rimborsi spese.