Art. 5.
               Affidamento diretto a soggetti privati

   1.  I  servizi  pubblici  di  rilevanza  economica  possono essere
affidati  direttamente a soggetti privati, purche' nei loro confronti
uno  o  piu'  degli  enti  di  cui  all'art.  1,  comma 2, esercitino
influenza dominante.
   2.   Sussiste  influenza  dominante  qualora,  in  base  ai  patti
parasociali,  all'atto  costitutivo o allo statuto, gli enti incidano
in  modo  determinante  sugli obiettivi e sulle decisioni strategiche
del soggetto privato ed in particolare quando, in detti atti, e' loro
riservato:
   a)  il  potere  di  nominare  almeno uno dei membri dell'organo di
amministrazione;
   b) il potere di nominare la maggioranza dei componenti dell'organo
di  vigilanza  appositamente  costituito,  al  fine  di assicurare la
coerenza delle decisioni aziendali rispetto al servizio affidato;
   c)  il potere di sciogliere l'organo di amministrazione o l'organo
di  vigilanza,  nell'ipotesi di dimissioni anche di uno solo dei suoi
membri.
   3.   L'organo   di  vigilanza  di  cui  al  comma  2  formula,  in
particolare,   valutazioni   e  proposte  in  merito  alle  decisioni
attinenti:
   a) l'ampliamento dell'oggetto sociale a settori diversi rispetto a
quelli del servizio affidato;
   b) l'ingresso di nuovi soci;
   c) l'espansione operativa oltre i limiti territoriali del servizio
affidato;
   d) aspetti in contrasto con la gestione degli obblighi di servizio
assunti.
   4.  Nell'ipotesi che l'organo di amministrazione non aderisca alle
modifiche proposte dall'organo di vigilanza, lo stesso puo' rimettere
la  questione per la decisione finale ad un comitato di tre saggi, di
cui  uno  nominato dall'organo di amministrazione, uno dall'organo di
vigilanza ed il terzo dagli enti, previa intesa fra loro.
   La  presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della provincia.
   Bolzano, 16 novembre 2007
                             DURNWALDER