Art. 5. Affidamento diretto a soggetti privati 1. I servizi pubblici di rilevanza economica possono essere affidati direttamente a soggetti privati, purche' nei loro confronti uno o piu' degli enti di cui all'art. 1, comma 2, esercitino influenza dominante. 2. Sussiste influenza dominante qualora, in base ai patti parasociali, all'atto costitutivo o allo statuto, gli enti incidano in modo determinante sugli obiettivi e sulle decisioni strategiche del soggetto privato ed in particolare quando, in detti atti, e' loro riservato: a) il potere di nominare almeno uno dei membri dell'organo di amministrazione; b) il potere di nominare la maggioranza dei componenti dell'organo di vigilanza appositamente costituito, al fine di assicurare la coerenza delle decisioni aziendali rispetto al servizio affidato; c) il potere di sciogliere l'organo di amministrazione o l'organo di vigilanza, nell'ipotesi di dimissioni anche di uno solo dei suoi membri. 3. L'organo di vigilanza di cui al comma 2 formula, in particolare, valutazioni e proposte in merito alle decisioni attinenti: a) l'ampliamento dell'oggetto sociale a settori diversi rispetto a quelli del servizio affidato; b) l'ingresso di nuovi soci; c) l'espansione operativa oltre i limiti territoriali del servizio affidato; d) aspetti in contrasto con la gestione degli obblighi di servizio assunti. 4. Nell'ipotesi che l'organo di amministrazione non aderisca alle modifiche proposte dall'organo di vigilanza, lo stesso puo' rimettere la questione per la decisione finale ad un comitato di tre saggi, di cui uno nominato dall'organo di amministrazione, uno dall'organo di vigilanza ed il terzo dagli enti, previa intesa fra loro. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia. Bolzano, 16 novembre 2007 DURNWALDER