Art. 5.
    Priorita' ed indirizzi per il sistema integrato di sicurezza

   1. Gli interventi regionali privilegiano:
   a)  le azioni integrate di natura preventiva di contenimento della
ampiezza   e   della  gravita'  dei  fenomeni  di  illegalita'  e  di
criminalita' diffusa;
   b)  le pratiche di mediazione dei conflitti sociali e di riduzione
del  danno  riconducibili alle competenze istituzionali della polizia
locale;
   c)  l'educazione  alla  convivenza  ed  alla coesione sociale, nel
rispetto del principio di legalita';
   d) gli interventi di assistenza e aiuto alle vittime dei reati, di
cui all'art. 4.
   2.  Gli  interventi  regionali  di  cui  alla  presente  legge  si
coordinano con gli altri interventi, che la Regione svolge in materie
di propria competenza ed in particolare:
   a)  prevenzione,  contrasto  e riduzione delle cause del disagio e
dell'emarginazione  sociale  e  promozione di politiche di inclusione
sociale;
   b) polizia amministrativa locale;
   c) riqualificazione urbana e politiche abitative;
   d) sicurezza infrastrutturale viaria;
   e) sicurezza e valorizzazione dei beni ambientali;
   f) sicurezza e regolarita' del lavoro e sul lavoro;
   g) protezione civile.