Art. 5. Priorita' ed indirizzi per il sistema integrato di sicurezza 1. Gli interventi regionali privilegiano: a) le azioni integrate di natura preventiva di contenimento della ampiezza e della gravita' dei fenomeni di illegalita' e di criminalita' diffusa; b) le pratiche di mediazione dei conflitti sociali e di riduzione del danno riconducibili alle competenze istituzionali della polizia locale; c) l'educazione alla convivenza ed alla coesione sociale, nel rispetto del principio di legalita'; d) gli interventi di assistenza e aiuto alle vittime dei reati, di cui all'art. 4. 2. Gli interventi regionali di cui alla presente legge si coordinano con gli altri interventi, che la Regione svolge in materie di propria competenza ed in particolare: a) prevenzione, contrasto e riduzione delle cause del disagio e dell'emarginazione sociale e promozione di politiche di inclusione sociale; b) polizia amministrativa locale; c) riqualificazione urbana e politiche abitative; d) sicurezza infrastrutturale viaria; e) sicurezza e valorizzazione dei beni ambientali; f) sicurezza e regolarita' del lavoro e sul lavoro; g) protezione civile.