Art. 5. Disposizioni nel settore ambientale e del territorio 1. E' autorizzata, nell'anno 2008, la spesa di euro 3.000.000 per la prosecuzione di interventi di caratterizzazione e bonifica dei siti contaminati della Regione, compresi gli interventi di caratterizzazione delle aree a mare del Sulcis Iglesiente Guspinese e delle aree interessate da smaltimento incontrollato dei rifiuti (UPB S04.06.002). 2. Per la realizzazione di progetti pilota finalizzati al riuso turistico e del marketing delle borgate marine di paesi siti in prossimita' della costa, e' autorizzata, nell'anno 2008, la spesa di euro 4.000.000; il relativo programma di intervento e' approvato dalla giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di urbanistica, sentito il parere della competente commissione consiliare che deve essere espresso entro quindici giorni (UPB S04.10.001). 3. Ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 6 del 2006, sono trasferite all'ARPAS le risorse, complessivamente valutate in euro 2.050.000 annui, per l'esercizio delle competenze in materia di catasto regionale dei rifiuti, di cui all'art. 4 della legge regionale 19 luglio 2000; n. 14 (attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, sulla tutela delle acque dall'inquinamento, modifica alla legge regionale 21 settembre 1993, n. 46 e alla legge regionale n. 29 luglio 1998, n. 23 e disposizioni varie), e per la gestione e la manutenzione delle reti locali di rilevamento e di controllo della qualita' dell'aria di cui all'art. 8 della legge regionale n. 19 agosto 1986, n. 50 (norme sulle competenze, la composizione ed il funzionamento del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico della Sardegna e sul finanziamento di reti di rilevamento della qualita' dell'aria e sulla concessione di contributi alle imprese per il miglioramento degli impianti di abbattimento degli inquinanti nelle emissioni), come integrato dall'art. 95 della legge regionale n. 6 del 1992 (UPB S04.07.001). 4. L'autorizzazione provvisoria agli scarichi delle acque reflue, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (norme in materia ambientale), relativa alle fasi di avvio degli impianti di depurazione urbani, e' rilasciata dall'amministrazione provinciale competente per territorio al gestore unico del servizio idrico integrato e determina, per il tempo fissato, per la fase provvisoria, la disciplina degli scarichi in funzione delle caratteristiche tecniche degli impianti medesimi. Tali disposizioni si applicano anche agli impianti di depurazione esistenti interessati dai finanziamenti attribuiti sulla base delle indicazioni del piano di tutela e del piano d'ambito e relativi piani operativi triennali. In tal caso la durata della fase provvisoria e la disciplina dello scarico deve tener conto, oltreche' delle caratteristiche degli impianti esistenti e della capacita' depurativa transitoria, della tempistica dei lavori finanziati per gli interventi di adeguamento. 5. Dopo il comma 3 dell'art. 51 della legge regionale n. 9 del 2006, e' aggiunto il seguente: «3-bis. All'irrogazione delle sanzioni amministrative, relative all'effettuazione delle attivita' di cui ai commi 2 e 3 senza la prescritta autorizzazione, ai sensi dell'art. 109 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provvede la provincia competente per territorio. Il relativo introito e' destinato dalla provincia a interventi di prevenzione e riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici.». 6. E' autorizzata l'acquisizione in locazione finanziaria di elicotteri da adibire alla lotta contro gli incendi, alla vigilanza ambientale ed all'elisoccorso; la relativa spesa e' valutata in euro 2.500.000 per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010 e 2011 (UPB S04.08.012). 7. E' autorizzata, nell'anno 2008 e successivi, una spesa valutata in annui euro 100.000 per la formazione, l'addestramento e l'aggiornamento del personale appartenente al Corpo forestale e di vigilanza ambientale sulle materie d'istituto, nonche' a favore del volontariato della protezione civile e degli operatori antincendio nelle rispettive materie di competenza (UPB S04.08.011). 8. Per l'esercizio delle competenze di cui all'art. 70 della legge regionale n. 9 del 2006, sono assegnate alle province, per l'anno 2008, risorse pari a euro 450.000 per la concessione di contributi e rimborso spese alle associazioni di volontariato di protezione civile, per gli esercizi successivi tali somme confluiscono nel fondo unico di cui all' art. 10, comma 1, della legge regionale n. 2 del 2007 (UPB S04.03.005). 9. E' autorizzata, nell'anno 2008, la spesa di euro 120.000 per la concessione di contributi a favore degli enti gestori dei parchi nazionali e delle aree protette (UPB S04.08.001). 10. Per la realizzazione di interventi di politiche di sviluppo e per l'occupazione nel settore ambientale, la giunta regionale adotta la proposta istitutiva dei parchi naturali regionali, fra quelli individuati ai sensi della normativa regionale in materia, previa acquisizione della preliminare intesa dei comuni interessati, anche attraverso le procedure in materia di istruttoria pubblica e conferenza dei servizi di cui alla legge regionale 22 agosto 1990, n. 40 (norme sul rapporto tra i cittadini e l'amministrazione della Regione Sardegna nello svolgimento dell'attivita' amministrativa). Il relativo disegno di legge, trasmesso al consiglio regionale, e' istruito dalla competente commissione consiliare entro trenta giorni ed e' esaminato dal consiglio nella prima seduta utile. Le risorse finanziarie in conto residui, di cui alle UPB S04.08.001 e S04.08.002, pari a complessivi euro 21.467.000, sono conservate per essere impiegate nel corso dell'esercizio 2008 negli interventi di tutela all'interno dei perimetri dei parchi cosi' istituiti, ove prioritariamente sono impiegati, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di collocamento, i lavoratori disoccupati residenti nei comuni interessati. 11. E' autorizzata, nell'anno 2008, la spesa di euro 105.000 per le finalita' perseguite dall'autorita' ambientale di cui al regolamento comunitario n. 1260/1999 (UPB S04.07.007 e UPB S04.07.008). 12. Il comma 9 dell'art. 15 della legge regionale n. 2 del 2007, e' sostituito dal seguente: «9. E' autorizzata la spesa complessiva di euro 30.000.000, da ripartirsi in ragione di euro 3.000.000 nell'anno 2007, euro 10.000.000 nell'anno 2008 e euro 17.000.000 nell'anno 2009, per programmare, finanziare e attuare, attraverso la delega alle province ed agli organismi pubblici di gestione dei compendi lagunari, interventi per il ripristino ambientale e la valorizzazione dei compendi lagunari e stagnali della Sardegna e dei corpi idrici ad essi afferenti, anche mediante il riutilizzo di acque reflue depurate, nonche' per la manutenzione dei canali e altri manufatti atti alla regolamentazione idraulica dei corpi idrici lagunari e stagnali anche utilizzati a scopo produttivo (UPB S04.08.006).». 13. Per le finalita' di cui all'art. 40, comma 1, della legge regionale n. 7 del 2005, e' autorizzata, per l'anno 2008, la spesa di euro 500.000 (UPB S04.08.005). 14. E' autorizzata, nell'anno 2008, la spesa di euro 1.500.000 a favore del consorzio intercomunale di salvaguardia ambientale per la definizione della controversia in atto relativa ai lavori di costruzione delle opere intercomunali per la raccolta delle acque reflue degli abitati dei comuni consorziati (UPB S04.03.003). 15. E' autorizzata, nell'anno 2008, la spesa di euro 1.100.000 per la prosecuzione dei progetti operativi difesa del suolo, autorita' ambientale e rete ecologica regionale PON ATAS 2000-2006, relativi, rispettivamente, alla predisposizione dello schema regionale per il corretto uso del suolo (SCUS) di supporto alle azioni tecniche amministrative degli enti locali beneficiari di finanziamenti per la realizzazione di opere volte alla difesa del suolo, per il completamento dei progetti di supporto alle procedure di valutazione ambientale strategica, dell'attivita' dell'autorita' ambientale e dei piani di gestione della Rete Natura 2000 (UPB S04.10.006). 16. La definizione di centro storico di cui alla legge regionale 13 ottobre 1998, n. 29 (Tutela e valorizzazione dei centri storici della Sardegna), e' estesa ai «centri matrice», cosi' come individuati dal piano paesaggistico regionale. 17. La lettera d) del comma 1 dell'art. 10 della legge regionale n. 22 agosto 2007, n. 9 (Norme in materia di polizia locale e politiche regionali per la sicurezza), e' cosi' sostituita: «d) le funzioni di polizia giudiziaria nei casi e coi limiti previsti da leggi e regolamenti dello Stato; ». 18. Nel comma 8 dell'art. 23 della legge regionale 7 giugno 1989, n. 31 (Norme per l'istituzione e la gestione dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali, nonche' delle aree di particolare rilevanza naturalistica ed ambientale), le parole «la comunita' montana, per quelli compresi nel proprio territorio» sono soppresse. 19. Nel comma 1 dell'art. 49 della legge regionale n. 9 del 2006, le parole: «di livello comunale e sub-provinciale» sono sostituite dalle parole «di livello comunale, sub-provinciale e provinciale». 20. Le lettere p) e q) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 6 del 2006, sono sostituite dalle seguenti: «p) alla collaborazione con gli organi competenti per gli interventi di protezione civile e ambientale nei casi di emergenza; q) alle funzioni di centro di competenza a supporto dell'operativita' del centro funzionale regionale della protezione civile, di cui al decreto-legge n. 180 del 1998, convertito dalla legge n. 267 del 1998 ed alle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004; ». 21. Nel comma 15 dell'art. 22 della legge regionale n. 4 del 2006, dopo le parole «dalla fauna selvatica alle produzioni agricole» sono inserite le seguenti: «, ittiche». 22. Ad integrazione delle risorse assegnate dallo Stato per la realizzazione di opere e di interventi previsti dal piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico e' autorizzata la spesa di euro 3.000.000 per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010 e 2011 (UPB S04.03.004).