Art. 5.

        Disposizioni nel settore ambientale e del territorio


   1.  E' autorizzata, nell'anno 2008, la spesa di euro 3.000.000 per
la  prosecuzione  di  interventi  di caratterizzazione e bonifica dei
siti   contaminati   della   Regione,   compresi  gli  interventi  di
caratterizzazione delle aree a mare del Sulcis Iglesiente Guspinese e
delle  aree interessate da smaltimento incontrollato dei rifiuti (UPB
S04.06.002).
   2.  Per  la  realizzazione di progetti pilota finalizzati al riuso
turistico  e  del  marketing  delle  borgate  marine di paesi siti in
prossimita'  della costa, e' autorizzata, nell'anno 2008, la spesa di
euro  4.000.000;  il  relativo  programma  di intervento e' approvato
dalla  giunta  regionale,  su  proposta  dell'assessore competente in
materia   di   urbanistica,   sentito   il  parere  della  competente
commissione consiliare che deve essere espresso entro quindici giorni
(UPB S04.10.001).
   3.  Ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 6 del 2006, sono
trasferite  all'ARPAS  le  risorse, complessivamente valutate in euro
2.050.000  annui,  per  l'esercizio  delle  competenze  in materia di
catasto  regionale  dei  rifiuti,  di  cui  all'art.  4  della  legge
regionale  19  luglio 2000; n. 14 (attuazione del decreto legislativo
11  maggio  1999, n. 152, sulla tutela delle acque dall'inquinamento,
modifica  alla  legge regionale 21 settembre 1993, n. 46 e alla legge
regionale  n.  29  luglio 1998, n. 23 e disposizioni varie), e per la
gestione  e  la  manutenzione  delle  reti locali di rilevamento e di
controllo  della  qualita'  dell'aria  di  cui all'art. 8 della legge
regionale  n.  19  agosto  1986,  n.  50  (norme sulle competenze, la
composizione  ed  il  funzionamento  del  comitato  regionale  contro
l'inquinamento atmosferico della Sardegna e sul finanziamento di reti
di  rilevamento  della  qualita'  dell'aria  e  sulla  concessione di
contributi  alle  imprese  per  il  miglioramento  degli  impianti di
abbattimento   degli  inquinanti  nelle  emissioni),  come  integrato
dall'art. 95 della legge regionale n. 6 del 1992 (UPB S04.07.001).
   4.  L'autorizzazione provvisoria agli scarichi delle acque reflue,
di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (norme in materia
ambientale),   relativa   alle   fasi  di  avvio  degli  impianti  di
depurazione  urbani,  e'  rilasciata dall'amministrazione provinciale
competente  per  territorio  al  gestore  unico  del  servizio idrico
integrato e determina, per il tempo fissato, per la fase provvisoria,
la  disciplina  degli  scarichi  in  funzione  delle  caratteristiche
tecniche  degli  impianti  medesimi.  Tali  disposizioni si applicano
anche   agli   impianti  di  depurazione  esistenti  interessati  dai
finanziamenti  attribuiti  sulla  base delle indicazioni del piano di
tutela  e del piano d'ambito e relativi piani operativi triennali. In
tal  caso  la  durata  della  fase  provvisoria e la disciplina dello
scarico  deve  tener  conto,  oltreche'  delle  caratteristiche degli
impianti  esistenti  e  della capacita' depurativa transitoria, della
tempistica dei lavori finanziati per gli interventi di adeguamento.
   5.  Dopo  il  comma  3 dell'art. 51 della legge regionale n. 9 del
2006, e' aggiunto il seguente:
   «3-bis.  All'irrogazione  delle  sanzioni amministrative, relative
all'effettuazione  delle  attivita'  di  cui  ai commi 2 e 3 senza la
prescritta   autorizzazione,  ai  sensi  dell'art.  109  del  decreto
legislativo  3  aprile 2006, n. 152, provvede la provincia competente
per  territorio.  Il relativo introito e' destinato dalla provincia a
interventi  di  prevenzione  e  riduzione dell'inquinamento dei corpi
idrici.».
   6.  E'  autorizzata  l'acquisizione  in  locazione  finanziaria di
elicotteri  da  adibire alla lotta contro gli incendi, alla vigilanza
ambientale  ed all'elisoccorso; la relativa spesa e' valutata in euro
2.500.000  per  ciascuno  degli  anni  2008,  2009,  2010 e 2011 (UPB
S04.08.012).
   7. E' autorizzata, nell'anno 2008 e successivi, una spesa valutata
in   annui   euro   100.000  per  la  formazione,  l'addestramento  e
l'aggiornamento  del  personale  appartenente al Corpo forestale e di
vigilanza  ambientale  sulle materie d'istituto, nonche' a favore del
volontariato  della  protezione  civile e degli operatori antincendio
nelle rispettive materie di competenza (UPB S04.08.011).
   8. Per l'esercizio delle competenze di cui all'art. 70 della legge
regionale  n.  9  del  2006, sono assegnate alle province, per l'anno
2008,  risorse pari a euro 450.000 per la concessione di contributi e
rimborso  spese  alle  associazioni  di  volontariato  di  protezione
civile, per gli esercizi successivi tali somme confluiscono nel fondo
unico  di  cui  all' art. 10, comma 1, della legge regionale n. 2 del
2007 (UPB S04.03.005).
   9. E' autorizzata, nell'anno 2008, la spesa di euro 120.000 per la
concessione  di  contributi  a  favore  degli enti gestori dei parchi
nazionali e delle aree protette (UPB S04.08.001).
   10.  Per la realizzazione di interventi di politiche di sviluppo e
per  l'occupazione nel settore ambientale, la giunta regionale adotta
la  proposta  istitutiva  dei  parchi  naturali regionali, fra quelli
individuati  ai  sensi  della  normativa regionale in materia, previa
acquisizione  della  preliminare intesa dei comuni interessati, anche
attraverso   le  procedure  in  materia  di  istruttoria  pubblica  e
conferenza dei servizi di cui alla legge regionale 22 agosto 1990, n.
40  (norme  sul  rapporto  tra  i cittadini e l'amministrazione della
Regione Sardegna nello svolgimento dell'attivita' amministrativa). Il
relativo  disegno  di  legge,  trasmesso  al  consiglio regionale, e'
istruito  dalla competente commissione consiliare entro trenta giorni
ed  e'  esaminato  dal consiglio nella prima seduta utile. Le risorse
finanziarie   in   conto  residui,  di  cui  alle  UPB  S04.08.001  e
S04.08.002,  pari  a complessivi euro 21.467.000, sono conservate per
essere  impiegate  nel  corso dell'esercizio 2008 negli interventi di
tutela  all'interno  dei  perimetri  dei  parchi cosi' istituiti, ove
prioritariamente   sono   impiegati,   nel   rispetto  delle  vigenti
disposizioni  in  materia  di  collocamento, i lavoratori disoccupati
residenti nei comuni interessati.
   11.  E'  autorizzata, nell'anno 2008, la spesa di euro 105.000 per
le   finalita'   perseguite   dall'autorita'  ambientale  di  cui  al
regolamento   comunitario   n.   1260/1999   (UPB  S04.07.007  e  UPB
S04.07.008).
   12.  Il  comma 9 dell'art. 15 della legge regionale n. 2 del 2007,
e' sostituito dal seguente:
   «9.  E'  autorizzata  la  spesa complessiva di euro 30.000.000, da
ripartirsi   in  ragione  di  euro  3.000.000  nell'anno  2007,  euro
10.000.000  nell'anno  2008  e  euro  17.000.000  nell'anno 2009, per
programmare, finanziare e attuare, attraverso la delega alle province
ed  agli  organismi  pubblici  di  gestione  dei  compendi  lagunari,
interventi  per  il  ripristino  ambientale  e  la valorizzazione dei
compendi  lagunari  e  stagnali  della Sardegna e dei corpi idrici ad
essi   afferenti,  anche  mediante  il  riutilizzo  di  acque  reflue
depurate,  nonche'  per  la manutenzione dei canali e altri manufatti
atti  alla  regolamentazione  idraulica  dei  corpi idrici lagunari e
stagnali anche utilizzati a scopo produttivo (UPB S04.08.006).».
   13.  Per  le  finalita'  di  cui all'art. 40, comma 1, della legge
regionale n. 7 del 2005, e' autorizzata, per l'anno 2008, la spesa di
euro 500.000 (UPB S04.08.005).
   14.  E'  autorizzata, nell'anno 2008, la spesa di euro 1.500.000 a
favore  del consorzio intercomunale di salvaguardia ambientale per la
definizione   della  controversia  in  atto  relativa  ai  lavori  di
costruzione  delle  opere  intercomunali  per la raccolta delle acque
reflue degli abitati dei comuni consorziati (UPB S04.03.003).
   15. E' autorizzata, nell'anno 2008, la spesa di euro 1.100.000 per
la  prosecuzione  dei  progetti operativi difesa del suolo, autorita'
ambientale  e  rete ecologica regionale PON ATAS 2000-2006, relativi,
rispettivamente,  alla  predisposizione dello schema regionale per il
corretto  uso  del  suolo  (SCUS)  di  supporto  alle azioni tecniche
amministrative  degli enti locali beneficiari di finanziamenti per la
realizzazione   di   opere  volte  alla  difesa  del  suolo,  per  il
completamento  dei progetti di supporto alle procedure di valutazione
ambientale strategica, dell'attivita' dell'autorita' ambientale e dei
piani di gestione della Rete Natura 2000 (UPB S04.10.006).
   16.  La  definizione di centro storico di cui alla legge regionale
13  ottobre  1998,  n. 29 (Tutela e valorizzazione dei centri storici
della   Sardegna),   e'   estesa  ai  «centri  matrice»,  cosi'  come
individuati dal piano paesaggistico regionale.
   17.  La  lettera d) del comma 1 dell'art. 10 della legge regionale
n.  22  agosto  2007,  n.  9  (Norme  in  materia di polizia locale e
politiche regionali per la sicurezza), e' cosi' sostituita:
   «d)  le  funzioni  di  polizia  giudiziaria  nei casi e coi limiti
previsti da leggi e regolamenti dello Stato; ».
   18.  Nel comma 8 dell'art. 23 della legge regionale 7 giugno 1989,
n.  31  (Norme  per  l'istituzione  e  la  gestione dei parchi, delle
riserve  e  dei monumenti naturali, nonche' delle aree di particolare
rilevanza  naturalistica  ed  ambientale),  le  parole  «la comunita'
montana, per quelli compresi nel proprio territorio» sono soppresse.
   19.  Nel comma 1 dell'art. 49 della legge regionale n. 9 del 2006,
le  parole:  «di  livello comunale e sub-provinciale» sono sostituite
dalle parole «di livello comunale, sub-provinciale e provinciale».
   20.  Le  lettere  p)  e  q)  del  comma  1 dell'art. 2 della legge
regionale n. 6 del 2006, sono sostituite dalle seguenti:
   «p)   alla  collaborazione  con  gli  organi  competenti  per  gli
interventi di protezione civile e ambientale nei casi di emergenza;
   q)   alle   funzioni   di   centro   di   competenza   a  supporto
dell'operativita'  del  centro  funzionale regionale della protezione
civile,  di  cui  al  decreto-legge n. 180 del 1998, convertito dalla
legge  n. 267 del 1998 ed alle direttive del Presidente del Consiglio
dei Ministri 27 febbraio 2004; ».
   21. Nel comma 15 dell'art. 22 della legge regionale n. 4 del 2006,
dopo  le parole «dalla fauna selvatica alle produzioni agricole» sono
inserite le seguenti: «, ittiche».
   22.  Ad  integrazione  delle  risorse assegnate dallo Stato per la
realizzazione di opere e di interventi previsti dal piano stralcio di
bacino  per  l'assetto  idrogeologico e' autorizzata la spesa di euro
3.000.000  per  ciascuno  degli  anni  2008,  2009,  2010 e 2011 (UPB
S04.03.004).