Art. 5. Disciplina e riduzione del numero dei componenti degli organi delle nuove Comunita' montane 1. Il consiglio delle nuove Comunita' montane e' formato esclusivamente da sindaci o consiglieri dei Comuni partecipanti. 2. La composizione e le modalita' di elezione del Consiglio della Comunita' montana sono stabiliti dallo statuto secondo uno dei seguenti modelli: a) elezione di due rappresentanti di ciascun Consiglio comunale con voto separato dei consiglieri di maggioranza, compreso il sindaco, e di minoranza; in tal caso ciascun consigliere di maggioranza o di minoranza puo' esprimere un solo voto a favore di un consigliere, rispettivamente, di maggioranza o di minoranza, considerando nulli i voti espressi in modo difforme. Lo statuto puo' prevedere, in luogo della elezione del rappresentante di maggioranza, che il sindaco sia membro di diritto del Consiglio comunitario. Nel Consiglio cosi' costituito il sindaco o il rappresentante consiliare della maggioranza dispone di due voti e quello della minoranza di un unico voto; b) elezione congiunta del Consiglio della Comunita' montana con sistema proporzionale sulla base di liste concorrenti, in un'unica assemblea alla quale partecipano tutti i consiglieri dei Comuni in essa ricompresi ciascuno dei quali ha diritto a un voto; c) ividuazione di tutti i sindaci quali membri di diritto del Consiglio comunitario ed elezione della rimanente quota di componenti con il metodo di cui alla lettera b). A tal fine, ogni sindaco deve dichiarare, in sede di presentazione delle liste, il proprio collegamento con una di esse. I seggi sono attribuiti con il metodo proporzionale puro. Qualora la lista maggioritaria risulti avere conseguito oltre il sessanta per cento dei seggi, sommando quelli ottenuti sulla base del risultato della votazione e quelli dei sindaci membri di diritto che ad essa hanno dichiarato il collegamento, dai seggi elettivi si detrae un numero pari a quello necessario per riportare la consistenza della rappresentanza della lista non oltre il sessanta per cento dei componenti l'organo. I seggi cosi' sottratti vengono ridistribuiti con metodo proporzionale tra le altre liste concorrenti. 3. Nei casi previsti al comma 2, lettere b) e c), in caso di tornate elettorali differenziate tra i Comuni aderenti, il Consiglio dell'ente associativo deve essere rinnovato e il precedente organo resta in carica in regime di prorogatio fino alla elezione del nuovo. In tali casi, previsti dal comma 2, lettere b) e c), lo statuto stabilisce altresi' il numero massimo dei componenti il Consiglio in misura non superiore a: a) ventiquattro membri nelle Comunita' montane con popolazione superiore a 30.000 abitanti; b) sedici membri nelle Comunita' montane con popolazione superiore a 10.000 abitanti; c) tredici membri nelle Comunita' montane con popolazione superiore a 3.000 abitanti. 4. La Giunta e' composta da tutti i sindaci dei Comuni aderenti. Lo statuto disciplina le modalita' di elezione del presidente, da scegliersi tra i sindaci. 5. Per le Comunita' montane costituite da almeno otto comuni lo statuto puo' prevedere una Giunta a composizione ridotta, di cui facciano parte un numero massimo di sindaci pari a cinque, compreso il presidente, eletti dal Consiglio comunitario. In tal caso lo statuto deve prevedere che i sindaci siano membri di diritto del Consiglio comunitario o, in alternativa, che sia costituito un ulteriore organismo, la Conferenza dei sindaci. La Conferenza dei sindaci, i cui componenti non percepiscono alcuna indennita', deve essere obbligatoriamente sentita su tutti gli atti concernenti gestioni associate intercomunali. 6. Ai sensi dell'art. 2, comma 18, lettera c) della legge n. 244 del 2007, agli assessori non e' riconosciuta alcuna indennita', ferma restando quella ad essi spettante in quanto sindaci dei rispettivi Comuni. Al presidente puo' essere riconosciuta una indennita', a carico della Comunita' montana, in misura pari alla differenza tra l'indennita' spettante in quanto sindaco e quella spettante per la carica di presidente della Comunita' montana, calcolata ai sensi dell'art. 82, comma 8, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). Permane altresi' il diritto a fruire dei permessi, licenze, gettoni di presenza, rimborsi spese e di ogni altra tutela spettante ai componenti degli organi delle Comunita' montane in base alla vigente normativa statale in materia di «status degli amministratori». 7. I comuni adeguano lo statuto delle Nuove Comunita' montane alle disposizioni della presente legge entro il termine stabilito dal decreto del Presidente della Giunta regionale di cui all'art. 4, comma 8 della presente legge. Fermo restando quanto previsto all'art. 8, comma 2, decorso tale termine e fino al momento della entrata in vigore delle modifiche statutarie di adeguamento, le norme statutarie in contrasto con la presente legge sono da considerarsi prive di ogni effetto. 8. L'art. 18 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Universita) e' abrogato.