Art. 5.

Disciplina  e  riduzione del numero dei componenti degli organi delle
                       nuove Comunita' montane



   1.   Il   consiglio  delle  nuove  Comunita'  montane  e'  formato
esclusivamente da sindaci o consiglieri dei Comuni partecipanti.
   2.  La composizione e le modalita' di elezione del Consiglio della
Comunita'  montana  sono  stabiliti  dallo  statuto  secondo  uno dei
seguenti modelli:
    a)  elezione  di due rappresentanti di ciascun Consiglio comunale
con  voto  separato  dei  consiglieri  di  maggioranza,  compreso  il
sindaco,   e  di  minoranza;  in  tal  caso  ciascun  consigliere  di
maggioranza o di minoranza puo' esprimere un solo voto a favore di un
consigliere,   rispettivamente,   di   maggioranza  o  di  minoranza,
considerando  nulli i voti espressi in modo difforme. Lo statuto puo'
prevedere, in luogo della elezione del rappresentante di maggioranza,
che  il  sindaco sia membro di diritto del Consiglio comunitario. Nel
Consiglio  cosi' costituito il sindaco o il rappresentante consiliare
della  maggioranza dispone di due voti e quello della minoranza di un
unico voto;
    b)  elezione  congiunta del Consiglio della Comunita' montana con
sistema  proporzionale  sulla  base di liste concorrenti, in un'unica
assemblea  alla  quale  partecipano tutti i consiglieri dei Comuni in
essa ricompresi ciascuno dei quali ha diritto a un voto;
    c)  ividuazione  di  tutti  i sindaci quali membri di diritto del
Consiglio comunitario ed elezione della rimanente quota di componenti
con  il  metodo di cui alla lettera b). A tal fine, ogni sindaco deve
dichiarare,   in  sede  di  presentazione  delle  liste,  il  proprio
collegamento  con  una di esse. I seggi sono attribuiti con il metodo
proporzionale  puro.  Qualora  la  lista  maggioritaria risulti avere
conseguito  oltre  il  sessanta  per cento dei seggi, sommando quelli
ottenuti  sulla  base  del  risultato  della  votazione  e quelli dei
sindaci   membri   di   diritto  che  ad  essa  hanno  dichiarato  il
collegamento,  dai  seggi  elettivi si detrae un numero pari a quello
necessario  per  riportare  la consistenza della rappresentanza della
lista  non  oltre  il  sessanta  per cento dei componenti l'organo. I
seggi  cosi' sottratti vengono ridistribuiti con metodo proporzionale
tra le altre liste concorrenti.
   3.  Nei  casi  previsti  al  comma  2, lettere b) e c), in caso di
tornate  elettorali differenziate tra i Comuni aderenti, il Consiglio
dell'ente  associativo  deve  essere rinnovato e il precedente organo
resta in carica in regime di prorogatio fino alla elezione del nuovo.
In  tali  casi,  previsti  dal  comma  2, lettere b) e c), lo statuto
stabilisce  altresi' il numero massimo dei componenti il Consiglio in
misura non superiore a:
    a)  ventiquattro  membri  nelle Comunita' montane con popolazione
superiore a 30.000 abitanti;
    b)   sedici   membri  nelle  Comunita'  montane  con  popolazione
superiore a 10.000 abitanti;
    c)   tredici  membri  nelle  Comunita'  montane  con  popolazione
superiore a 3.000 abitanti.
   4.  La  Giunta e' composta da tutti i sindaci dei Comuni aderenti.
Lo  statuto  disciplina  le  modalita' di elezione del presidente, da
scegliersi tra i sindaci.
   5.  Per  le  Comunita' montane costituite da almeno otto comuni lo
statuto  puo'  prevedere  una  Giunta  a composizione ridotta, di cui
facciano  parte  un numero massimo di sindaci pari a cinque, compreso
il  presidente,  eletti  dal  Consiglio  comunitario.  In tal caso lo
statuto  deve  prevedere  che  i  sindaci siano membri di diritto del
Consiglio  comunitario  o,  in  alternativa,  che  sia  costituito un
ulteriore  organismo,  la  Conferenza  dei sindaci. La Conferenza dei
sindaci,  i  cui  componenti non percepiscono alcuna indennita', deve
essere  obbligatoriamente  sentita  su  tutti  gli  atti  concernenti
gestioni associate intercomunali.
   6.  Ai  sensi dell'art. 2, comma 18, lettera c) della legge n. 244
del 2007, agli assessori non e' riconosciuta alcuna indennita', ferma
restando  quella  ad  essi spettante in quanto sindaci dei rispettivi
Comuni.  Al  presidente  puo'  essere  riconosciuta una indennita', a
carico  della  Comunita'  montana, in misura pari alla differenza tra
l'indennita'  spettante  in  quanto sindaco e quella spettante per la
carica  di  presidente  della  Comunita'  montana, calcolata ai sensi
dell'art.  82,  comma 8, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto
2000,  n.  267  (Testo  unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali).  Permane altresi' il diritto a fruire dei permessi, licenze,
gettoni  di presenza, rimborsi spese e di ogni altra tutela spettante
ai  componenti  degli  organi  delle  Comunita'  montane in base alla
vigente    normativa    statale   in   materia   di   «status   degli
amministratori».
   7. I comuni adeguano lo statuto delle Nuove Comunita' montane alle
disposizioni  della  presente  legge  entro  il termine stabilito dal
decreto  del  Presidente  della  Giunta  regionale di cui all'art. 4,
comma 8 della presente legge. Fermo restando quanto previsto all'art.
8,  comma  2, decorso tale termine e fino al momento della entrata in
vigore delle modifiche statutarie di adeguamento, le norme statutarie
in contrasto con la presente legge sono da considerarsi prive di ogni
effetto.
   8.  L'art.  18  della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma
del  sistema  amministrativo  regionale  e  locale.  Unione europea e
relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con
l'Universita) e' abrogato.