Art. 5. Soggetti attuatori 1. Province, comuni, enti gestori dei parchi regionali e locali, comunita' montane adottano ogni iniziativa utile per realizzare e promuovere, anche con la collaborazione di privati, gli interventi previsti dalla presente legge, ricorrendo ad adeguate forme di concertazione, compresi gli accordi di programma. 2. I soggetti privati possono, previe intese con gli enti pubblici competenti, installare strutture attrezzate per l'integrazione del trasporto pubblico con l'uso della bicicletta, nonche' promuovere agevolazioni per i propri dipendenti.