Art. 5 Modifiche della legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5 recante «Ordinamento della professione di maestro di sci e delle scuole di sci» 1. Il comma 3 dell'art. 3 della legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5, e successive modifiche, e' abrogato. 2. Il comma 7 dell'art. 8 della legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5, e' cosi' sostituito: «7. L'esercizio dell'attivita' di maestro di sci per un periodo di tempo complessivamente non superiore a quindici giorni all'anno, da parte di maestri di sci provenienti con propri clienti da altri Stati, Regioni o dalla Provincia di Trento, deve essere comunicato per iscritto almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'attivita' al collegio provinciale.». 3. Il comma 1 dell'art. 11 della legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5, e' cosi' sostituito: «1. I maestri di sci abilitati all'esercizio della professione nelle discipline di cui all'art. 3, comma 1, e nelle qualificazioni e specializzazioni di cui all'art. 10, comma 1, nonche' gli assistenti di scuola di sci di cui all'art. 3, comma 2, devono frequentare i corsi di aggiornamento obbligatori organizzati dal collegio provinciale dei maestri di sci.». 4. La lettera a) del comma 4 dell'art. 15 della legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5, e' cosi' sostituita: «a) la scuola di sci deve essere formata da maestri di sci iscritti a seconda della disciplina della scuola richiesta nell'elenco dei maestri di sci dell'albo provinciale in numero non inferiore a dieci, salve eventuali deroghe da concedersi di volta in volta dall'assessore provinciale competente, qualora nella zona interessata non esista ancora una scuola di sci nella disciplina richiesta e valutato il relativo fabbisogno;». 5. Il comma 2 dell'art. 19 della legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5, e' cosi' sostituito: «2. I maestri di sci che esercitano la professione autonomamente, senza l'intermediazione di una scuola di sci, devono comunicarlo prima dell'inizio dell'attivita' stagionale al consiglio direttivo del collegio provinciale, all'ufficio provinciale competente in materia e all'organizzazione del turismo competente territorialmente, con l'indicazione precisa dei dati personali, delle qualificazioni e specializzazioni, del numero di codice fiscale, della sede e dei recapiti, del territorio di competenza, delle tariffe applicate e dell'avvenuta assicurazione della responsabilita' civile per i danni alla persona e alle cose dell'allievo e di terzi.». 6. Il comma 2 dell'art. 24 della legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5, e' cosi' sostituito: «2. Nel regolamento di esecuzione sono stabiliti i criteri per l'erogazione e la liquidazione dei contributi e delle sovvenzioni, la documentazione richiesta e la data di presentazione delle domande.».