Art. 5 
 
            Requisiti per l'ammissione al corso-concorso 
 
    1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 100, comma  1,  della
legge provinciale sulla scuola, ai  fini  del  computo  del  servizio
richiesto per partecipare al corso-concorso, si considera il servizio
effettuato  per  almeno  180  giorni  per  anno  scolastico.  Non  si
considera  utile  il  servizio   di   insegnamento   prestato   nelle
istituzioni  scolastiche   e   formative   paritarie   o   legalmente
riconosciute o pareggiate. 
    2. I requisiti per l'ammissione devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine previsto dal bando per la presentazione delle
domande di partecipazione al corso-concorso; i candidati sono ammessi
al  corsoconcorso  con  riserva  di  accertamento  del  possesso  dei
predetti requisiti. 
    3. Il dirigente della struttura provinciale competente dispone in
ogni momento l'esclusione dal corsoconcorso per difetto dei requisiti
prescritti,  con  provvedimento  motivato  che   e'   tempestivamente
comunicato all'interessato.