Art. 5 Requisiti per l'ammissione al corso-concorso 1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 100, comma 1, della legge provinciale sulla scuola, ai fini del computo del servizio richiesto per partecipare al corso-concorso, si considera il servizio effettuato per almeno 180 giorni per anno scolastico. Non si considera utile il servizio di insegnamento prestato nelle istituzioni scolastiche e formative paritarie o legalmente riconosciute o pareggiate. 2. I requisiti per l'ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine previsto dal bando per la presentazione delle domande di partecipazione al corso-concorso; i candidati sono ammessi al corsoconcorso con riserva di accertamento del possesso dei predetti requisiti. 3. Il dirigente della struttura provinciale competente dispone in ogni momento l'esclusione dal corsoconcorso per difetto dei requisiti prescritti, con provvedimento motivato che e' tempestivamente comunicato all'interessato.