Art. 5 Interventi soggetti a certificazione energetica 1. La certificazione energetica degli edifici e' obbligatoria nei seguenti casi: a) edifici di nuova costruzione; b) sostituzione edilizia; c) demolizione e ricostruzione; d) ampliamenti dei volumi superiori del 20 per cento del volume esistente, limitatamente al volume nuovo; e) ristrutturazione integrale degli elementi dell'involucro edilizio, in caso di superficie utile maggiore di 500 mq. 2. Al di fuori dei casi in cui la certificazione e' obbligatoria, la medesima puo' in ogni caso essere richiesta da chi detiene il diritto di proprieta', di godimento o di rappresentanza dell'immobile.