Art. 5 
 
           Interventi soggetti a certificazione energetica 
 
    1. La certificazione energetica degli edifici e' obbligatoria nei
seguenti casi: 
      a) edifici di nuova costruzione; 
      b) sostituzione edilizia; 
      c) demolizione e ricostruzione; 
      d) ampliamenti dei volumi superiori del 20 per cento del volume
esistente, limitatamente al volume nuovo; 
      e) ristrutturazione  integrale  degli  elementi  dell'involucro
edilizio, in caso di superficie utile maggiore di 500 mq. 
    2. Al di fuori dei casi in cui la certificazione e' obbligatoria,
la medesima puo' in ogni caso essere  richiesta  da  chi  detiene  il
diritto   di   proprieta',   di   godimento   o   di   rappresentanza
dell'immobile.