Art. 5 Sostituzione dell'art. 9 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg. 1. L'articolo 9 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg. e' sostituito dal seguente: «Art. 9 (Disposizioni procedurali relative al confronto concorrenziale) - 1. L'amministrazione aggiudicatrice procede all'affidamento degli incarichi di cui al comma 1 dell'art. 8 mediante confronto concorrenziale, previo invito di almeno cinque dei soggetti idonei di cui all'art. 20, comma 3, della legge, in base ad uno dei seguenti criteri di aggiudicazione: a) quello del prezzo piu' basso, risultante dal massimo ribasso offerto sull'importo posto a base di gara; b) quello dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, determinata sulla base dei seguenti elementi a titolo esemplificativo: il prezzo, la dotazione di personale tecnico dipendente, il tempo nonche' ogni altro elemento qualitativo e quantitativo utile alla valutazione. 2. I soggetti da invitare sono individuati dal dirigente del servizio competente secondo criteri predefiniti. 3. Nella lettera d'invito l'amministrazione aggiudicatrice: a) definisce la tipologia e la localizzazione dell'opera o dei lavori oggetto della prestazione; b) definisce le esigenze progettuali, nonche' le finalita' cui l'opera o i lavori devono rispondere, descrivendone i requisiti minimi anche mediante l'invio di copie degli elaborati tecnici di maggior dettaglio di cui dispone; c) indica l'importo massimo previsto per la realizzazione dell'opera o dei lavori oggetto di prestazione; d) richiede la presentazione del preventivo di parcella; e) fissa il termine per l'espletamento delle prestazioni facendo riferimento, ove necessario, anche ai vari livelli di progettazione e stabilisce le penalita' per i ritardi nell'espletamento dell'incarico rispetto ai tempi indicati dall'amministrazione o proposti dal professionista; f) determina il criterio di scelta del contraente ai sensi del comma 1, individuando gli elementi di valutazione nel caso si proceda con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa; g) nel caso di cui al comma 1, lettera a), indica il criterio di valutazione delle offerte anomale secondo quanto stabilito dall'art. 24. Al fine del rispetto del principio di non sovrapposizione degli incarichi di cui all'art. 20, comma 5, della legge, fatto salvo quanto disposto al comma 5 del presente articolo, lo stesso soggetto non puo' risultare contemporaneamente affidatario, per conto della medesima amministrazione aggiudicatrice, di piu' incarichi della stessa natura relativamente a prestazioni di: progettazione, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, direzione dei lavori, predisposizione dello studio di impatto ambientale, prestazioni connesse ed accessorie. In costanza dello svolgimento di un incarico affidato dall'amministrazione aggiudicatrice, possono essere affidati ulteriori incarichi della stessa natura al medesimo soggetto, nel rispetto dell'articolo 8, nei casi seguenti: a) qualora detti incarichi abbiano ad oggetto aspetti tecnicamente e funzionalmente correlati all'incarico originario; b) nei casi in cui sussistano particolari ragioni tecniche; c) qualora si tratti di affidamento di incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione relativo ad opere per le quali il medesimo professionista aveva espletato l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione; d) qualora si tratti di affidamento di incarico di direzione lavori relativo ad opere per le quali il medesimo professionista aveva espletato l'incarico di progettazione; e) qualora il soggetto risulti aggiudicatario del confronto concorrenziale di cui al presente articolo o di altra procedura ad evidenza pubblica, purche' l'incarico in corso di svolgimento non sia stato oggetto di affidamento diretto ai sensi dell'art. 8.».