Art. 5 
 
                  Strutture permanenti e temporanee 
 
    1. Il modello organizzativo della  giunta  regionale  e'  fondato
sulle seguenti tipologie di articolazioni dirigenziali: 
    a) la segreteria generale; 
    b) la direzione centrale; 
    c) il dipartimento; 
    d) il settore; 
    e) il servizio; 
    f) l'unita' di progetto; 
    g) l'unita' specialistica di staff. 
    2. Per le  finalita'  di  cui  alla  presente  legge,  la  giunta
regionale puo' avvalersi degli istituti di cui all'art. 2 della legge
regionale 24 gennaio 2006, n. 1 (Disposizioni  collegate  alla  legge
finanziaria  2006)  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni  e
all'art. 10 della legge regionale 28 aprile 2008, n. 10 (Disposizioni
collegate alla legge finanziaria 2008) e successive  modificazioni  e
integrazioni, nonche' delle relative disposizioni attuative.