Art. 5 Strutture permanenti e temporanee 1. Il modello organizzativo della giunta regionale e' fondato sulle seguenti tipologie di articolazioni dirigenziali: a) la segreteria generale; b) la direzione centrale; c) il dipartimento; d) il settore; e) il servizio; f) l'unita' di progetto; g) l'unita' specialistica di staff. 2. Per le finalita' di cui alla presente legge, la giunta regionale puo' avvalersi degli istituti di cui all'art. 2 della legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2006) e successive modificazioni ed integrazioni e all'art. 10 della legge regionale 28 aprile 2008, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008) e successive modificazioni e integrazioni, nonche' delle relative disposizioni attuative.