Art. 5 
 
               Funzioni del centro regionale trapianti 
 
    1. Il centro regionale trapianti svolge le seguenti funzioni: 
      a) promuove le attivita'  di  prelievo  di  organi,  tessuti  e
cellule nelle strutture sanitarie pubbliche e private della Regione; 
      b) coordina le attivita' di prelievo e i rapporti tra i reparti
di  rianimazione  presenti  sul  territorio  e  le  strutture  per  i
trapianti,  in  collaborazione  con  i  coordinatori  locali  di  cui
all'art. 9, in accordo  con  le  linee  guida  del  centro  nazionale
trapianti; 
      c) promuove e coordina le attivita' di informazione, educazione
sanitaria e crescita culturale in  materia  di  donazione  di  organi
nella popolazione promossa dalla Regione  in  collaborazione  con  le
associazioni di volontariato; 
      d)   promuove   iniziative   di   formazione   permanente    ed
aggiornamento del personale sanitario coinvolto  nella  donazione  di
organi; 
      e) cura il collegamento per le materie  di  competenza  con  il
centro interregionale  di  riferimento  e  con  il  centro  nazionale
trapianti; 
      f) coordina le attivita' di raccolta e trasmissione al  sistema
informativo trapianti dei dati relativi alle  persone  in  attesa  di
trapianto nel rispetto dei criteri  stabiliti  dal  centro  nazionale
trapianti; 
      g) coordina il trasporto dei campioni biologici,  delle  equipe
sanitarie e degli organi e tessuti nel territorio di competenza; 
      h) cura i rapporti di collaborazione con le autorita' sanitarie
del territorio di competenza e con le associazioni di volontariato; 
      i)  implementa  ed  assicura  il  funzionamento  del   registro
regionale dei decessi con lesioni cerebrali; 
      j) applica e diffonde  le  linee  guida  nazionali  nell'ambito
delle attivita' di donazione e trapianto.