Art. 5 Funzioni del centro regionale trapianti 1. Il centro regionale trapianti svolge le seguenti funzioni: a) promuove le attivita' di prelievo di organi, tessuti e cellule nelle strutture sanitarie pubbliche e private della Regione; b) coordina le attivita' di prelievo e i rapporti tra i reparti di rianimazione presenti sul territorio e le strutture per i trapianti, in collaborazione con i coordinatori locali di cui all'art. 9, in accordo con le linee guida del centro nazionale trapianti; c) promuove e coordina le attivita' di informazione, educazione sanitaria e crescita culturale in materia di donazione di organi nella popolazione promossa dalla Regione in collaborazione con le associazioni di volontariato; d) promuove iniziative di formazione permanente ed aggiornamento del personale sanitario coinvolto nella donazione di organi; e) cura il collegamento per le materie di competenza con il centro interregionale di riferimento e con il centro nazionale trapianti; f) coordina le attivita' di raccolta e trasmissione al sistema informativo trapianti dei dati relativi alle persone in attesa di trapianto nel rispetto dei criteri stabiliti dal centro nazionale trapianti; g) coordina il trasporto dei campioni biologici, delle equipe sanitarie e degli organi e tessuti nel territorio di competenza; h) cura i rapporti di collaborazione con le autorita' sanitarie del territorio di competenza e con le associazioni di volontariato; i) implementa ed assicura il funzionamento del registro regionale dei decessi con lesioni cerebrali; j) applica e diffonde le linee guida nazionali nell'ambito delle attivita' di donazione e trapianto.