Art. 5.
 
   1. Le disposizioni di cui al primo comma dell'art. 42, della legge
provinciale  11  dicembre  1975,  n.  53,  si  estendono   anche   ai
programmidi fabbricazione e ai piani provinciali di settore.
   2.  Entro dodici mesi dall'entrata in vigore del paino urbanistico
provinciale i comuni e i comprensori dotati di strumento  urbanistico
devono  provvedere  ad  adeguarlo  con  priorita'  rispetto  ad altre
modificazioni.
   3.  Decorso  inutilmente il termine di cui al precedente comma, la
giunta provinciale ha facolta' di procedere all'adeguamento dei piani
comprensoriali o comunali per mezzo di apposito commissario.