Art. 5.
 
                            Progettazione
   1.  Ai  fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente
art.  4,  il  progetto  per   la   costruzione,   l'ampliamento,   la
trasformaazione  di  case di cura private, redatto da un ingegnere od
architetto, in osservanza alle norme edilizie comunali,  deve  essere
corredato   da   una   relazione   tecnico-sanitaria   elaborata  dal
progettista e da un medico esperto in igiene e  tecnica  ospedaliera,
in cui deve essere dettagliatamente specificata quanto segue:
     a)  la  localita'  prescelta,  l'area  disponibile, i criteri di
scelta dell'area stessa e le sue caratteristiche;
     b)  le modalita' di utilizzazione dell'area e la sua sitemazione
in relazione all'orientamento, alla morfologia del  terreno  ed  alla
vegetazione esistente;
     c) il rapporto del progetto con le condizioni climatiche locali,
quali temperatura, umidita' relativa, ventosita' e soleggiamento;
     d)  il  tipo  di  attivita'  cui  la  casa  di  cura  privata e'
destinata;
     e)  il  numero  e  l'aggregazione  degli  edifici,  i criteri di
distribuzione e di destinazione dei locali e lo loro caratteristiche;
     f)  le  caratteristiche  strutturali  dei corpi di fabbrica e le
caratteristiche specifiche dei materiali e dei componenti impiegati;
     g)  la capacita' ricettiva complessiva e delle singole unita' di
degenza;
     h)  le  caratteristiche  degli  impianti sanitari e tecnologici,
compresi in particolare i sistemi di smaltimento dei rifiuti  solidi,
liquidi  e  speciali,  i  sistemi  di  approvvigionamento idrico e di
alimentazione elettrica;
     i)  le  attrezzature  sanitarie  previste  per  i  vari  settori
funzionali, con la precisazione delle modalita' di installazione.
   2.  Per  quanto  riguarda  i  servizi  in  cui  viene fatto uso di
apparecchi  o  sostanze  generatori  di  radiazioni  ionizzanti,   il
progetto  deve essere corredato del parere della commissione prevista
all'art. 89 del decreto del Presidente della Repubblica  13  febbraio
1964, n. 185.
   3. Il progetto deve comprendere:
     a)  una  planimetria  in  scala  non  inferiore  a  1:10.000 che
illustri graficamente le caretteristiche dell'area;
     b) una planimetria in scala non inferiore a 1:1.000 che illustri
l'utilizzazione dell'area e la sua sistemazione;
     c) planimetria e sezioni con relativi schemi funzionali in scala
non inferiore a 1:200 di  tutti  gli  edifici  e  di  tutti  i  piani
previsti,   indicanti   l'aggregazione,   la   distribuzione   e   la
destinazione di tutti i locali,  nonche'  i  percorsi  orizzontali  e
verticali.